Cassazione Penale, Sentenza n. 4328/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per intervenuta remissione della querela. La Corte ha altresì stabilito che l'estinzione per remissione della querela travolge le statuizioni civili collegate e ha posto le spese a carico del querelato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Gennero Daniele, conducente di un autobus, era stato condannato per il reato di lesioni personali colpose aggravate (art. 590 c.p., comma 3) per aver, con negligenza, imprudenza e imperizia e violazione delle norme della circolazione, causato lesioni ad Anna Maria Pazienza con prognosi di gg. 7. Ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Bari del 20/06/2023. Successivamente la persona offesa (Anna Maria Pazienza), rappresentata dall'avvocato Antonio Lisi, ha rimesso la querela l'8/08/2023 e tale remissione è stata accettata dall'imputato tramite il proprio difensore (avv. Lippolis Maurizio), come documentato nei verbali dei Carabinieri di Modugno. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato a seguito della remissione della querela.
Norme richiamate
art. 590 c.p.
La norma incriminatrice per lesioni personali colpose aggravate è il capo di imputazione contestato; la sentenza originaria era una condanna basata su questa norma
Remissione della querela (principio applicato)
La remissione della querela, intervenuta e accettata, estingue il reato perseguibile a querela di parte anche in corso di giudizio e determina l'annullamento della sentenza penale impugnata
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301
La massima richiamata conferma che la remissione della querela, se intervenuta, estingue il reato e travolge le statuizioni civili collegate
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente presentata dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela di parte anche se intervenuta durante il procedimento di impugnazione (compresa la fase di Cassazione).
- L'estinzione del reato per remissione della querela comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza penale e travolge le statuizioni civili connesse alla condanna.
- Perché la remissione produca effetti è necessario che sia documentata in modo formale (atto o verbale) e che risulti l'accettazione da parte dell'imputato; senza tali elementi la remissione potrebbe non essere efficace.
- La remissione opera solo per i reati perseguibili a querela di parte: è quindi essenziale verificare la natura pubblica o privata del reato prima di affidarsi alla remissione come strategia.
- Le spese processuali possono essere attribuite in conseguenza dell'estinzione del reato: la Corte, qui, ha posto le spese a carico del querelato (imputato).
- Occorre verificare l'assenza di vizi o di condizionamenti nella remissione (es. coazione, mancanza di capacità) poiché tali vizi potrebbero inficiare l'effetto estintivo.
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