Cassazione Penale, Sentenza n. 33414/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
L’imputato, già sindaco di un comune successivamente sciolto per infiltrazioni mafiose, aveva pronunciato frasi ritenute diffamatorie nei confronti della persona offesa, dopo che quest’ultima lo aveva criticato sulla stampa in relazione alle sue dimissioni e alle dichiarazioni rese sullo scioglimento dell’ente. La Corte d’appello di Roma lo aveva prosciolto per prescrizione dal reato di diffamazione a mezzo stampa, confermando tuttavia le statuizioni civili, consistenti nel risarcimento dei danni liquidato in euro 50.000, oltre interessi, e nelle spese di costituzione e assistenza. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto l’erronea esclusione della causa di non punibilità per provocazione prevista dall’art. 599, comma 2, c.p. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni della persona offesa, qualificabili come diffamatorie o comunque ingiuste, avrebbero costituito il fatto ingiusto altrui cui egli aveva reagito; ha inoltre sostenuto che, ai fini dell’esimente, non sarebbero state decisive né la sequenza delle offese né la proporzione tra le espressioni. La Corte ha ritenuto il motivo infondato e, in parte, aspecifico, rilevando che le espressioni effettivamente accertate erano diverse da quelle prospettate dalla difesa e costituivano esercizio pertinente e continente del diritto di critica sull’operato pubblico dell’imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la permanenza delle statuizioni civili nonostante il proscioglimento per prescrizione dal reato di diffamazione. Ha escluso l’applicabilità dell’esimente della provocazione perché il presupposto del fatto ingiusto altrui non può essere individuato in una condotta costituente corretto esercizio del diritto di critica. Nel caso concreto, le espressioni rivolte alla persona offesa riguardavano l’azione amministrativa dell’imputato, erano pertinenti rispetto a temi di pubblico interesse e rispettavano il limite della continenza: la qualifica di fallito era riferita all’azione amministrativa, l’appellativo di polemista non era ritenuto effettivamente offensivo e il richiamo alla necessità di persone serie riguardava le caratteristiche dei futuri amministratori, non un’aggressione personale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.238,90 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 595, comma 3, c.p.
La disposizione è stata contestata in relazione alla diffamazione a mezzo stampa; il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione dai giudici di merito, mentre sono rimaste ferme le statuizioni civili.
art. 13 legge 47/1948
Richiamato quale norma applicabile alla diffamazione commessa mediante stampa.
art. 599, comma 2, c.p.
Prevede la causa di non punibilità della provocazione; la Corte ha stabilito che il fatto ingiusto altrui, quale presupposto dell’esimente, non può coincidere con il corretto esercizio del diritto di critica.
art. 51 c.p.
La Corte lo richiama in relazione all’esercizio del diritto di critica quale causa di giustificazione, il cui rispetto esclude l’ingiustizia del fatto rilevante ai fini della provocazione.
art. 54 c.p.
Richiamato come esempio di fatto penalmente scriminato che può conservare, in astratto, un contenuto di oggettiva ingiustizia per chi lo subisce; tale considerazione non è estesa al corretto esercizio di un diritto.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare l’esposizione dei motivi del ricorso nei limiti necessari alla decisione.
Massime di principio
- Ai fini dell’esimente della provocazione, il fatto ingiusto altrui non può coincidere con una condotta che costituisca corretto esercizio di un diritto, perché l’ingiustizia del fatto è esclusa dalla coerenza interna dell’ordinamento.
- La critica all’operato di un amministratore pubblico, quando riguarda temi di interesse pubblico, è pertinente e continente se si riferisce all’azione amministrativa e non trasmoda in un’aggressione personale.
- Nel valutare la continenza della critica occorre considerare il contenuto effettivamente accertato e il complessivo contesto espressivo, non una ricostruzione difensiva parziale o alterata delle frasi pronunciate.
- La mera attribuzione di una valutazione negativa all’azione amministrativa non equivale necessariamente a un’offesa personale; la qualificazione deve essere compiuta alla luce del riferimento oggettivo dell’espressione e del suo contesto.
- Un motivo di ricorso è aspecifico quando fonda la censura su espressioni o circostanze diverse da quelle accertate nelle sentenze di merito.
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