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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-533/21

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 18 October 2023. — OAO Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in view of the situation in Belarus – Freezing of funds – Lists of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Inclusion and maintenance of the applicant’s name on the lists – Concept of ‘support for the regime’ – State-owned enterprise – Error of assessment. — Case T-533/21

Giurisprudenza europea62021TJ0533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di OAO Belaz contro il suo inserimento e mantenimento nelle liste UE di congelamento fondi relative al Belarus. Ha ritenuto che la società, interamente statale e fonte di significative entrate per il regime di Lukashenko, rientrasse nel criterio del "sostegno al regime". L’inesatta indicazione del nome non ha inciso sui diritti di difesa, poiché la società era comunque identificabile. La Corte ha quindi confermato la validità sia degli atti iniziali sia di quelli di mantenimento.

Misure restrittive contro il Belarus: legittimità dell’inserimento e mantenimento di una società statale nella lista per "sostegno al regime" di Lukashenko e assenza di errore di valutazione

La questione giuridica

Se il Consiglio abbia legittimamente incluso e mantenuto la società ricorrente nelle liste di misure restrittive contro il Belarus sulla base del criterio del "sostegno al regime" di Lukashenko; se l’eventuale inesatta denominazione della società negli atti abbia leso diritti di difesa e tutela giurisdizionale effettiva; se la motivazione relativa a società statale, utili/dividendi e contributi obbligatori integri un sufficiente fondamento fattuale e giuridico.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 4(1)(b) della Decisione 2012/642 e dell’articolo 2(5) del Regolamento n. 765/2006, una società statale può essere validamente qualificata come soggetto "che sostiene il regime" di Lukashenko quando, complessivamente, rappresenta una fonte significativa di entrate per il regime, trasferisce ad esso risorse finanziarie e beneficia di un rapporto strutturale di sostegno politico-istituzionale; non occorre dimostrare che il soggetto sia responsabile delle violazioni dei diritti umani. Un eventuale errore nella denominazione non incide, da solo, sulla validità degli atti se il destinatario è comunque identificabile e ha potuto esercitare utilmente i diritti di difesa. Di conseguenza, gli atti di inserimento e mantenimento sono stati dichiarati legittimi e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2012/642/CFSP
  • Regolamento (CE) n. 765/2006
  • Regolamento (UE) n. 1014/2012
  • Decisione 2012/36/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 114/2012
  • Decisione (CFSP) 2021/1002
  • Regolamento (UE) 2021/997
  • Decisione (CFSP) 2023/421
  • Regolamento (UE) 2023/419

Misure restrittive contro OAO Belaz per il sostegno al regime di Lukashenko

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto ex articolo 263 TFUE da OAO Belaz – upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding contro atti del Consiglio adottati nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti del Belarus. Il Tribunale esamina sia gli atti iniziali di inserimento nelle liste sia gli atti successivi di mantenimento della designazione.

Fatti e procedimento

La ricorrente è una società belarussa attiva nella produzione di camion e mezzi pesanti. Nel 2021 il Consiglio l’ha inserita nelle liste di congelamento dei fondi con la motivazione che fosse una delle principali imprese statali del Paese, una fonte significativa di entrate per il regime di Lukashenko e un soggetto che, con il proprio comportamento e con i propri rapporti economici, sosteneva tale regime. Successivamente, nel 2023, il Consiglio ha mantenuto la sua iscrizione con motivazione sostanzialmente identica.

La società ha impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che: la denominazione usata dal Consiglio non corrispondeva alla sua ragione sociale registrata; il Consiglio non disponeva di un sufficiente fondamento probatorio; i dividendi e i contributi obbligatori versati allo Stato non potevano essere assimilati a un sostegno al regime; e la sua responsabilità per la repressione politica non era stata dimostrata.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama il quadro delle misure restrittive contro il Belarus fondato su:

  • Decisione 2012/642/CFSP, in particolare l’articolo 4(1)(a) e (b);
  • Regolamento (CE) n. 765/2006, in particolare l’articolo 2(4) e (5) e l’articolo 8a;
  • i successivi atti di modifica e attuazione, tra cui Decisione (CFSP) 2021/1002, Regolamento (UE) 2021/997, Decisione (CFSP) 2023/421 e Regolamento (UE) 2023/419;
  • gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • gli articoli 29 TUE, 75 e 215 TFUE, che costituiscono la base generale della disciplina sanzionatoria UE.

Primo motivo: diritti di difesa e tutela giurisdizionale effettiva

La ricorrente sosteneva che l’uso della denominazione "Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ)/OJSC ‘BELAZ’" non corrispondesse al nome socialmente registrato, con conseguente impossibilità di comprendere esattamente la portata degli atti e di esercitare pienamente i diritti di difesa.

Il Tribunale respinge l’argomento. Osserva che:

  • l’atto indicava comunque l’elemento "OJSC ‘BELAZ’", compatibile con la forma societaria della ricorrente;
  • era riportato anche l’indirizzo della sede, corrispondente a quello indicato dalla stessa società;
  • la ricorrente ha potuto chiedere l’accesso al fascicolo e presentare ricorso conoscendo i motivi dell’iscrizione.

Ne consegue che l’eventuale errore nella denominazione non ha leso né il diritto di difesa né la tutela giurisdizionale effettiva e non prova, di per sé, una carenza di elementi probatori in capo al Consiglio.

Secondo e terzo motivo: errore di valutazione e interpretazione del criterio di "sostegno al regime"

Il Tribunale affronta congiuntamente i motivi relativi all’errore di valutazione e alla pretesa violazione dell’articolo 4(1)(a) e (b) della Decisione 2012/642.

Ricorda anzitutto che il controllo giurisdizionale richiede che il provvedimento restrittivo sia fondato su una base fattuale sufficientemente solida e che spetta al Consiglio dimostrare la fondatezza dei motivi addotti. Inoltre, quando almeno uno dei motivi è sufficientemente specifico e supportato da prove, l’eventuale infondatezza degli altri non comporta l’annullamento dell’atto.

Sul significato del concetto di "sostegno al regime", il Tribunale afferma che esso va interpretato in base al suo significato usuale, al contesto e alla finalità delle norme: aumentare la pressione sul regime di Lukashenko ampliando il novero dei soggetti sanzionabili, in particolare coloro che forniscono sostegno finanziario o materiale.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale ritiene accertato che:

  • la società è interamente posseduta dallo Stato belarusso;
  • è una delle maggiori imprese industriali del Paese e un importante produttore mondiale;
  • genera significativi utili e, secondo le sue stesse ammissioni, può distribuire dividendi allo Stato e versare contributi obbligatori a fondi pubblici;
  • il Presidente Lukashenko l’ha pubblicamente descritta come "brand bielorusso" e "parte del patrimonio nazionale";
  • il suo vertice gestionale è soggetto a nomine e approvazioni da parte di organi statali.

Alla luce di tali elementi, il Consiglio non ha commesso errore nel ritenere che la società rappresentasse una fonte significativa di entrate per il regime e, quindi, che lo sostenesse ai sensi dell’articolo 4(1)(b) della Decisione 2012/642 e dell’articolo 2(5) del Regolamento n. 765/2006.

Dividendi, contributi obbligatori e irrilevanza dell’uso finale delle risorse

Il Tribunale chiarisce che la nozione di sostegno non richiede di dimostrare come il regime utilizzi concretamente le risorse ricevute, né che il soggetto sanzionato sia responsabile delle violazioni dei diritti umani o della repressione politica. È sufficiente che vi sia un flusso di risorse economiche verso il regime.

Inoltre, il fatto che la società sia tenuta a versare parte degli utili allo Stato in forza dell’Edict n. 637 non equivale a una comune imposizione fiscale applicabile a tutti i contribuenti: si tratta di un obbligo specifico per le imprese statali, che conferma il controllo del regime sulle risorse della società e il trasferimento regolare di fondi pubblici.

Atti di mantenimento del 2023

Quanto agli atti del 24 febbraio 2023, il Tribunale osserva che i motivi sono sostanzialmente identici a quelli degli atti iniziali. Anche qui la ricorrente riproponeva le stesse censure, senza fornire elementi idonei a infirmare la valutazione del Consiglio.

Il Tribunale ribadisce che l’eventuale inesattezza nella denominazione non ha impedito alla società di partecipare utilmente al procedimento di riesame e di presentare osservazioni. Pertanto, i motivi di annullamento vengono respinti anche con riferimento agli atti di mantenimento.

Dispositivo e portata pratica

Il ricorso è stato integralmente respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese.

La pronuncia è rilevante perché conferma un orientamento rigoroso in materia di sanzioni UE contro il Belarus: una società statale può essere colpita non solo se direttamente responsabile di repressione o violazioni, ma anche se costituisce una fonte finanziaria significativa per il regime. Per gli operatori, il caso mostra che la qualifica di "sostegno" può risultare da una combinazione di proprietà pubblica, struttura di governance, flussi di utili e ruolo economico strategico, senza necessità di dimostrare un nesso causale diretto con atti repressivi.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei fondidiritti della difesacontrollo giurisdizionale

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