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Ordinanza

Ordinanza n. 234/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00214/2025;

Giustizia amministrativa202509801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall'associazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR aveva negato la tutela cautelare. Dal testo non risultano specificati i motivi di censura dell'appello né l'atto amministrativo sostanziale oggetto della controversia; emerge soltanto che la vicenda riguarda la disciplina della situazione amministrativa connessa allo svolgimento della "Festa del grano", programmata per il mese di agosto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. In particolare, considerato il periodo temporale di svolgimento della "Festa del grano", programmata per agosto, non è stato ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile. Le questioni di merito sono state rimesse alla successiva decisione del TAR all'esito dell'udienza pubblica. Il Collegio ha inoltre precisato che il Comune conserva, nelle more, il potere di adottare atti amministrativi idonei a regolare l'effettiva situazione di fatto esistente. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare; l'impugnazione è stata respinta per l'insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile necessario per la concessione della misura cautelare.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito deve essere valutato con riferimento alla concreta collocazione temporale degli eventi o degli effetti dell'atto controverso.
  • Nell'appello cautelare il giudice compie una delibazione sommaria propria della fase cautelare, senza definire anticipatamente le questioni di merito riservate alla decisione della controversia.
  • Il rigetto della domanda cautelare non esclude che l'amministrazione possa adottare, nelle more della decisione di merito, atti idonei a regolare l'effettiva situazione di fatto sopravvenuta o esistente.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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