Sentenza del 29/01/2016 n. 1704 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Fabbricato iscritto in catasto - Variazione permanente influente sulla rendita catastale - Obblighi del contribuente - Obblighi del comune - Fattispecie in materia di costruzioni ferroviarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1998-2003, contestando l'omesso versamento dell'imposta e la mancata dichiarazione di variazione catastale per un immobile censito in categoria E/1. L'immobile, pur formalmente classificato come stazione ferroviaria esente, era utilizzato anche per attività non strettamente connesse al servizio ferroviario e dotate di autonoma funzionalità e redditività. Il Comune ha sostenuto che l'esenzione non potesse dipendere da un classamento catastale erroneo imputabile all'omissione della contribuente e che fosse possibile determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta o di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e rinviato la causa ad altra Sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che l'esenzione ICI per gli immobili classificati nelle categorie E/1-E/9 richiede la corrispondenza tra classamento catastale ed effettiva destinazione d'uso. Le porzioni immobiliari utilizzate per attività commerciali, industriali o comunque diverse da quelle istituzionali, se autonome sotto il profilo funzionale e reddituale, sono imponibili. Il contribuente aveva l'obbligo di presentare la variazione catastale; il Comune non era tenuto ad attendere o sollecitare necessariamente la rettifica catastale prima di accertare l'ICI. La rendita catastale preesistente poteva essere utilizzata come riferimento per la determinazione dell'imposta.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
consente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'unità immobiliare e rilevanti per la rendita, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta
Il contribuente può utilizzare una rendita presunta per determinare l'imponibile, ma resta obbligato a richiedere il nuovo accatastamento quando intervengono modifiche permanenti rilevanti. L'omissione del contribuente non impedisce al Comune di procedere all'accertamento.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b)
sono esenti dall'imposta tutti "i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9"
L'esenzione ICI per le categorie E opera solo quando il classamento rispecchia l'effettiva destinazione d'uso istituzionale del fabbricato. Non è sufficiente una classificazione catastale formalmente appartenente al gruppo E se l'immobile è concretamente destinato ad attività diverse.
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 40-44, convertito dalla L. n. 286 del 2006
nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1-E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad altri usi, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale
La norma impone lo scorporo delle porzioni autonome destinate ad attività non istituzionali. Secondo la Corte, essa ha natura sostanzialmente ricognitiva e conferma criteri già desumibili dalla disciplina catastale precedente.
L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336-339
i Comuni possono richiedere ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale e, in caso di inerzia, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono alla verifica del classamento
La disciplina attribuisce al Comune un potere di impulso e consente la revisione d'ufficio del classamento da parte dell'amministrazione catastale. Le nuove rendite possono produrre effetti fiscali anche per annualità precedenti, secondo le decorrenze previste dalla legge.
R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 20, 28 e 31, convertito dalla L. n. 1249 del 1939
sanzioni per le violazioni degli obblighi di denuncia e aggiornamento catastale
La mancata presentazione della denuncia catastale o dell'aggiornamento richiesto può comportare sanzioni a carico del soggetto obbligato.
Massime di principio
- Per le agevolazioni o esenzioni tributarie immobiliari conta, oltre alla classificazione catastale formale, l'effettiva destinazione d'uso del bene.
- Un immobile censito in una categoria esente non beneficia automaticamente dell'esenzione se viene utilizzato, in tutto o in parte, per attività commerciali, industriali o diverse da quella istituzionale.
- Quando una variazione permanente modifica la destinazione o la redditività dell'immobile, il contribuente deve presentare tempestivamente la denuncia di variazione catastale.
- L'inerzia del contribuente nell'aggiornamento catastale non impedisce al Comune di accertare il tributo sulla base degli elementi disponibili e di una rendita presunta o di riferimento.
- Le porzioni immobiliari autonome sotto il profilo funzionale e reddituale devono essere valutate separatamente, anche se inserite fisicamente nello stesso complesso immobiliare.
- La successiva rettifica catastale può incidere sulle annualità pregresse nei limiti e secondo le decorrenze stabilite dalla normativa applicabile.
- Il Comune non deve necessariamente ottenere prima una nuova rendita catastale per contestare l'imponibilità, ma deve fondare l'accertamento sulla concreta destinazione d'uso e sugli elementi probatori disponibili.
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