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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37077/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. 1) censura sulla sussistenza e applicazione della recidiva specifica e reiterata, sul giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. e sulla prescrizione dei reati; 2) illegittimità delle contestazioni suppletive introdotte in dibattimento (artt. 516-522 c.p.p.), violazione del principio di corrispondenza tra accusa e condanna e mancato avviso ex art. 519 c.p.p.; 3) vizi di motivazione sui singoli capi di imputazione ritenuti sussistenti (capo a distrazione 220.000 euro, capo c distrazione 100.000 euro, capo f bancarotta documentale, capo g aggravamento del dissesto) e deduzioni sulla qualificazione soggettiva e contributo causale; 4) carenza di motivazione sulle statuizioni civili e sulla quantificazione della provvisionale di euro 200.000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza delle decisioni di merito nella parte esaminata: la recidiva reiterata e specifica è stata ritenuta legittima e produce effetti anche ai fini del calcolo della prescrizione; le contestazioni suppletive introdotte in udienza sono state ammesse come connesse alla stessa vicenda fallimentare e rientranti nella disciplina dell'art. 517 c.p.p.; la modifica della qualifica dell imputato da consulente ad amministratore di fatto non ha violato il principio di corrispondenza quando il nucleo fattuale resta il medesimo; le censure circa i singoli capi (a, c, f, g) sono state ritenute generiche o già adeguatamente motivate dal giudice di merito e quindi infondate, mentre le assoluzioni riportate sui capi d) ed e) e la prescrizione dichiarata per il capo b) restano ferme. La Corte ha inoltre affermato principi di diritto rilevanti (tra cui che l'assoluzione per falso in bilancio seguito da fallimento ai sensi dell'art. 223 non incide automaticamente sul giudizio di bancarotta documentale che ha oggetto diverso). Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. La sentenza di merito, così come modificata dalla Corte d'Appello (riduzione pena a 3 anni e 6 mesi), resta operativa.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta)

    Disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte ha confermato che la pluralita di condotte nella stessa vicenda fallimentare puo essere valutata unitariamente e che la falsificazione di libri o la mancata consegna dei libri sociali puo integrare bancarotta documentale

  • art. 223, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Falso in bilancio seguito da fallimento e sua distinzione dall'ipotesi di bancarotta documentale; l'assoluzione per questa fattispecie non annulla automaticamente la valutazione della bancarotta documentale

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Aggravante della cosiddetta continuazione fallimentare; rileva per unificazione quoad poenam delle varie condotte riconducibili allo stesso fallimento e giustifica la connessione delle contestazioni

  • artt. 2621 e 2622 cod. civ.

    Norme sul bilancio e false comunicazioni sociali; utilizzate in relazione ai capi di accusa per la valutazione del falso in bilancio e delle responsabilita amministrative

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    Permette il riconoscimento della recidiva specifica e reiterata; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei precedenti e ha chiarito che la recidiva, una volta riconosciuta, rileva anche ai fini del computo della prescrizione

  • art. 69 cod. pen. (bilanciamento attenuanti/aggravanti)

    Giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non elimina gli effetti della recidiva ai fini della prescrizione quando la recidiva sia esplicitamente riconosciuta

  • art. 157 e art. 161 cod. pen. (prescrizione)

    Regole sul termine di prescrizione; la Corte ha ribadito che la recidiva incide sul termine di prescrizione e sui termini massimi quando sia stata applicata

  • artt. 516-522 cod. proc. pen. (nuove contestazioni)

    Disciplina le contestazioni suppletive e i fatti aggiunti in dibattimento; la Corte ha ritenuto ammissibili le contestazioni suppletive quando le nuove condotte risultano connesse alla stessa vicenda fallimentare (applicazione art. 517) e non costituiscono fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 quando sussiste connessione ex art. 12 cod. proc. pen.

  • art. 12 cod. proc. pen. (connessione)

    Connessione per lett. b) usata per ricollegare le nuove contestazioni alla stessa vicenda fallimentare e legittimare l'uso dell'art. 517 c.p.p.

  • art. 519 cod. proc. pen. (termine a difesa)

    Prevede l'avviso e la possibilita per l'imputato di chiedere un termine per difesa a fronte di nuove contestazioni; la Corte ha ricordato che l'omessa informazione puo essere dedotta come nullita ma deve essere tempestivamente denunciata dalla difesa e che un rinvio congruo concede in pratica la tutela

  • art. 2478 cod. civ. e art. 2214 cod. civ.

    Indicano i libri sociali obbligatori e le scritture contabili; la Corte ha affermato che, pur essendo il libro delle adunanze del collegio sindacale tenuto dal collegio, la societa e quindi l'amministratore restano responsabili per la consegna dei libri sociali al curatore

  • art. 539, comma 2 cod. proc. pen. (provvisionale)

    Attribuisce al giudice penale la possibilita di liquidare una provvisionale; la Corte ha ricordato la natura discrezionale e non impugnabile in cassazione della quantificazione provvisionale

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    Elenca le ragioni di nullita e vizio di motivazione deducibili in cassazione; la Corte ha ritenuto molte censure aspecifiche o reiterative e quindi inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze inammissibilita)

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita del ricorso; applicata per condannare l'imputato al pagamento delle spese e a contributo alla cassa delle ammende

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Principi del giusto processo e del diritto a un equo processo; evocati dalla difesa in relazione al diritto di difesa e al termine a difesa, la Corte ha ritenuto garantito il diritto alla difesa nel concreto

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva, se espresso, incide sul calcolo della prescrizione anche se nel giudizio di bilanciamento delle circostanze la recidiva venga valutata come subvalente o compensata dalle attenuanti
  • In materia fallimentare le contestazioni suppletive introdotte in dibattimento sono ammissibili se le nuove condotte risultano connesse alla stessa vicenda fallimentare (art. 12 lett. b e art. 517 c.p.p.); la connessione evita l'applicazione automatica della disciplina piu stringente sulle 'nuove contestazioni' ex art. 518 c.p.p.
  • L'omesso avviso ex art. 519 c.p.p. relativo al termine a difesa va tempestivamente impugnato dalla difesa; un rinvio congruo dell'udienza dopo la nuova contestazione puo in concreto evitare la nullita quando la difesa non abbia subito pregiudizio
  • La modifica della qualifica formale dell imputato (per es. da consulente ad amministratore di fatto) non viola il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza se il nucleo fattuale resta lo stesso e non viene introdotto un fatto eterogeneo
  • Il reato di bancarotta documentale ha oggetto diverso rispetto al falso in bilancio seguito da fallimento: l'assoluzione per quest ultimo non impedisce comunque la valutazione di falsificazioni o omissioni nei libri sociali ai fini della bancarotta documentale
  • La mancata consegna dei libri sociali obbligatori al curatore puo concorrere all'integrazione della bancarotta documentale, benché il libro delle adunanze sia materialmente tenuto dal collegio sindacale; la responsabilita della consegna grava sull'amministrazione
  • Le decisioni sulla concessione e sulla quantificazione delle provvisionali civili in sede penale rientrano nella discrezionalita del giudice e non sono normalmente sindacabili in cassazione

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