Cassazione Penale, Sentenza n. 32799/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'istanza di Tedesco, ha revocato la custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del GIP per il delitto ex art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Procura ha impugnato sostenendo: (1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame, che avrebbe omesso o non valutato adeguatamente intercettazioni e altri elementi probatori dai quali emergerebbe la stabilità del rapporto tra Tedesco e i vertici dell'associazione (Rizza Domenico, Riccelli Marco) e la continuità nelle forniture di stupefacente; (2) errata applicazione dell'art. 74 d.p.r. 309/1990 poiché, a fronte delle conversazioni intercettate, il Tedesco si sarebbe rifornito in modo continuativo dal gruppo, configurando adesione stabile al programma criminoso e non mera relazione commerciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi infondati e ha rigettato il ricorso della Procura. Ha stabilito che il sindacato di legittimità sui provvedimenti del tribunale del riesame è limitato al controllo della adeguatezza e coerenza logica della motivazione e non alla riedizione dei fatti ovvero a una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate. Richiamando la giurisprudenza sul confine tra rapporto fornitore-acquirente e adesione associativa, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che i contatti intercettati (in particolare conversazioni del 15.10.2022 e del 27.10.2022) non dimostrano, allo stato, una stabile e continuativa adesione di Tedesco al sodalizio. Ha quindi confermato la revoca della misura cautelare, con la precisazione "allo stato degli atti e salvo ulteriori sviluppi investigativi".
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. comma 1 lett. e)
Limita il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice del merito alla verifica di adeguatezza e coerenza logica; non consente la riconsiderazione integrale del materiale probatorio o una diversa valutazione delle stesse circostanze.
art. 606 cod.proc.pen. lett. b)
Usata dalla Procura per censurare presunta errata applicazione della norma penale; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché i criteri di applicazione dell'art. 74 sono stati correttamente richiamati e applicati dal Tribunale del riesame.
art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Per la configurabilità della partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorre che il rapporto tra fornitore e acquirente superi la soglia del mero rapporto sinallagmatico: la volontà dell'acquirente deve manifestare adesione stabile al programma criminoso, desumibile da elementi quali continuità degli approvvigionamenti, contenuto economico delle transazioni e rilevanza oggettiva del ruolo dell'acquirente per il sodalizio. Alla luce di tali criteri, i contatti intercettati non sono stati ritenuti idonei a provare tale adesione.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sul riesame di misure cautelari è limitato a verificare la coerenza logica e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non a riconsiderare fatti e valutazioni probatorie già compiute.
- Per configurare la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non basta il rapporto continuativo di compravendita: è necessario dimostrare che l'acquirente abbia superato la dimensione negoziale diventando parte integrante del programma criminoso (continuità, importanza economica e ruolo rilevante nell'organizzazione).
- Intercettazioni o pochi contatti tra un sospettato e i vertici di un gruppo non sono automaticamente sufficienti a fondare gravi indizi di adesione associativa; occorrono elementi concreti che attestino la stabilità e la rilevanza del rapporto.
- La revoca di una misura cautelare per carenza di gravi indizi può essere confermata "allo stato degli atti" ma lascia aperta la possibilità di nuova misura in caso di ulteriori sviluppi investigativi che forniscano elementi ulteriori e più robusti.
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