Cassazione Penale, Sentenza n. 563/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la condanna per violazione dell'art. 186 d.lgs. 285/1992. I motivi principali erano: 1) violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e nullità/omessa notifica per non aver notificato la sentenza di primo grado al difensore di fiducia (eletto domicilio presso l'avv. Sergio Orlando) ma solo al difensore d'ufficio nominato in udienza; sostenne che ciò impedì al difensore di fiducia di esercitare la difesa; 2) vizio di motivazione e errata interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter (e 1-quater) c.p.p.: l'appello sarebbe stato dichiarato inammissibile per assenza della dichiarazione/elezione di domicilio, mentre esisteva una precedente elezione di domicilio nel verbale di contestazione e la procura a proporre appello era stata conferita al difensore di fiducia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto di impugnazione non contenesse il richiamo espresso e specifico alla precedente elezione di domicilio né la sua collocazione nel fascicolo, requisito interpretato dalle Sezioni Unite (De Felice, 24/10/2024) come necessario ai fini dell'art. 581, comma 1-ter; perciò l'inammissibilità dell'appello è legittima. L'omessa notifica al domicilio eletto è stata considerata conseguenza del vizio dell'atto d'impugnazione e non una nullità autonoma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
commi 2 lett. c) e 2-sexies
Norma sostanziale contestata in primo grado: l'imputato è stato dichiarato responsabile del reato previsto da questa norma
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle nullità e alla regolarità delle notificazioni e degli atti processuali
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle conseguenze delle notificazioni irregolari e alle nullità
art. 97 cod. proc. pen.
Previsione relativa alla nomina del difensore d'ufficio nominato in udienza, richiamata nella ricostruzione dei fatti
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte ha seguito l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione del decreto di citazione in appello; l'assenza di tale richiamo legittima l'inammissibilità
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle procure a impugnare quando l'imputato è assente al giudizio di primo grado; la Corte ha valutato l'interpretazione complessiva alla luce delle Sezioni Unite
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 / Legge delega n.134/2021 (richiamati in motivazione)
Documenti normativi/esplicativi citati per argomentare l'assenza di vincolo temporale sulla dichiarazione di elezione di domicilio (ma la Corte si è attenuta alla giurisprudenza delle Sezioni Unite)
Sezioni Unite, De Felice, 24/10/2024 (giurisprudenza)
Principio di diritto applicato: è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, per consentire la notificazione; l'assenza di tale richiamo determina l'inammissibilità dell'impugnazione
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e alla decisione di comminare una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Per proporre un appello valido quando esiste una precedente elezione di domicilio, l'atto di impugnazione deve contenere un richiamo esplicito e specifico a tale elezione e indicare la sua collocazione nel fascicolo; in mancanza, l'appello può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Se l'appello è inammissibile per carenza formale dell'atto (mancanza del richiamo all'elezione di domicilio), le eventuali omissioni di notificazione al domicilio eletto sono conseguenza del vizio dell'impugnazione e non sempre costituiscono una nullità autonoma capace di rimettere in discussione l'inammissibilità.
- Quando l'imputato è assente e interviene un difensore d'ufficio, è importante chiarire nelle procure e negli atti chi è il difensore destinatario delle notificazioni e, se esiste un difensore di fiducia con domicilio eletto, assicurarsi che l'atto di impugnazione lo richiami esplicitamente o alleghi la relativa dichiarazione per evitare rischi di inammissibilità.
- Per evitare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla cassa delle ammende) è prudente curare la forma dell'atto d'impugnazione e l'indicazione del domicilio eletto, nonché verificare tempestivamente la corretta notifica degli atti alle parti e ai difensori
- La giurisprudenza di legittimità richiede precisione formale negli atti di impugnazione: allegare o richiamare il documento con l'elezione di domicilio o indicare la sua esatta collocazione nel fascicolo è la pratica più sicura per garantire la regolarità della notificazione e la ricevibilità dell'appello
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