Cassazione Penale, Sentenza n. 34568/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava gli arresti domiciliari per il reato di estorsione (capo 15). Il ricorrente deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite nell'autonoleggio sulla base del decreto di proroga del 21.03.2022 (RIT 99/22) che, secondo il ricorrente, autorizzava solo intercettazioni telefoniche. Si contestava che le intercettazioni ambientali, se ritenute inutilizzabili, avrebbero posto a rischio la piattaforma indiziaria, mentre gli altri elementi investigativi (intercettazioni telematiche su utenza di un coindagato, assenza di identificazione certa dell'autovettura e mancanza di querela per il furto) non sarebbero autonomamente sufficienti a fondare gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato. Ha rilevato che il ricorrente non aveva contestato in sede di riesame l'esistenza dei gravi indizi relativi all'estorsione e che, comunque, anche prescindendo dall'utilizzabilità del decreto di proroga del 21.03.2022, vi erano elementi investigativi indipendenti (in particolare conversazioni captate sulla utenza telefonica del coindagato Di Dato Giuseppe e le dichiarazioni delle vittime Sicignano Ciro e suo padre circa il 'cavallo di ritorno' andato a buon fine) che supportavano la sussistenza dei gravi indizi. Pertanto il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il Tribunale di Salerno aveva escluso, con riferimento al delitto di estorsione contestato, l'aggravante di agevolazione di un clan di camorra. La Corte di Cassazione non ha riformato tale valutazione nel decisione di ammissibilità, limitandosi a rilevare che l'esistenza dei gravi indizi era comunque sorretta da elementi indipendenti dalle intercettazioni contestate.
Decreto di proroga 21.03.2022 (RIT 99/22)
Il ricorrente sosteneva che tale decreto avesse autorizzato solo intercettazioni telefoniche e non ambientali, rendendo quindi inutilizzabili le conversazioni captate nell'autonoleggio. La Corte ha rilevato che, anche ammettendo la possibile inutilizzabilità di quelle intercettazioni, esistevano risultanze investigative indipendenti e utilizzabili che integravano gravi indizi di colpevolezza.
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare è necessario sollevare e motivare adeguatamente tutte le questioni rilevanti già in sede di riesame; omissioni proceduralmente rilevanti possono rendere il ricorso inammissibile.
- La declaratoria di inutilizzabilità di singole intercettazioni non comporta automaticamente l'inefficacia dell'intera piattaforma indiziaria: il giudice verifica se restino elementi indipendenti sufficienti a sostenere i gravi indizi di colpevolezza.
- Intercettazioni effettuate su utenze non viziate proceduralmente possono sorreggere misure cautelari anche se altre captazioni sono potenzialmente invalide.
- Nel giudizio cautelare il criterio decisivo è la valutazione complessiva della gravità indiziale: elementi quali dichiarazioni delle vittime, riscontri fattuali e conversazioni su linee non viziate possono essere determinanti.
- Le contestazioni relative alla legittimità delle intercettazioni devono essere specifiche e supportate da argomentazioni dimostrabili; la mera asserzione di inutilizzabilità, se priva di adeguata trattazione procedurale, difficilmente assicura l'accoglimento del ricorso.
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