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Sentenza

Sentenza n. 622/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Capo della sentenza del TAR Lazio che aveva liquidato in € 800,00, oltre accessori, le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante aveva ottenuto dal TAR l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro, con la quale era stato riconosciuto il diritto al computo dell’intero servizio pre-ruolo, alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive. Ha impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese, sostenendo che la liquidazione di € 800,00 fosse eccessivamente esigua e inferiore ai minimi tariffari. Ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, c.c., nonché del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022. Ha inoltre contestato la motivazione del TAR, compreso il richiamo a precedenti giurisprudenziali, chiedendo in via principale la liquidazione di € 1.901,00 secondo lo scaglione relativo alle cause di valore fino a € 260.000,00 e, in subordine, di € 3.689,00 secondo i parametri per le cause di valore indeterminabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la liquidazione di € 800,00 effettuata dal TAR. Il Collegio ha richiamato integralmente numerosi precedenti conformi della Sezione, ritenendo legittimo il rinvio motivazionale ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., nel rispetto dell’obbligo di sintesi di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a. La liquidazione è stata ritenuta congrua in ragione della natura essenzialmente esecutiva del giudizio di ottemperanza, della non particolare complessità dell’unica questione trattata, avente a oggetto il pagamento di un credito pecuniario definito, del valore della controversia inferiore a € 26.000,00, del concreto impegno difensivo e della serialità della pretesa. La serialità, pur non potendo giustificare di per sé la compensazione delle spese, può essere valorizzata per ridurre il compenso quando costituisca indice di un minore impegno professionale. La somma liquidata non è stata ritenuta meramente simbolica né erronea. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate, in considerazione della costituzione soltanto formale dell’Amministrazione e della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”

    Consente al giudice di motivare la decisione mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano esplicitate le ragioni essenziali della decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Legittima la motivazione sintetica mediante riferimento al punto risolutivo o a un precedente conforme.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Impone il rispetto dell’obbligo di sintesi nella motivazione della decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    È invocato dall’appellante a fondamento della pretesa di rifusione delle spese, ma il Consiglio di Stato non ne ricava la violazione nel caso concreto.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È invocato dall’appellante in relazione alla determinazione del compenso professionale, senza che il Collegio ravvisi una violazione.

  • d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022

    I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione, ma non impongono nel caso concreto la misura richiesta dall’appellante; la liquidazione deve essere commisurata all’attività effettivamente svolta e alla complessità della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di una pronuncia relativa al pagamento di un credito pecuniario definito, la liquidazione delle spese può essere contenuta quando la controversia sia di ridotta complessità, il valore sia inferiore allo scaglione rilevante e l’impegno difensivo concreto risulti limitato.
  • La serialità di pretese analoghe non giustifica di per sé la compensazione delle spese, ma può essere valorizzata dal giudice nella quantificazione del compenso quando costituisca indice di un minore impegno professionale.
  • La liquidazione delle spese non è illegittima per il solo fatto di essere inferiore ai valori medi dei parametri forensi, purché sia congruamente motivata, non meramente simbolica e risulti proporzionata alla natura, al valore e alla complessità della controversia nonché all’attività difensiva effettivamente svolta.
  • Il giudice amministrativo può motivare la sentenza mediante richiamo a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., quando il rinvio consenta di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione e sia compatibile con l’obbligo di sintesi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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