Cassazione Civile, Ordinanza n. 23240/2021 del 20/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il suo appello contro il diniego di protezione internazionale e di tutela umanitaria. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della disciplina sulla specializzazione dei giudici, sostenendo che alla decisione avessero partecipato magistrati applicati in violazione del principio di specializzazione; la Corte ha rilevato che tale circostanza non era stata neppure allegata in modo adeguato e che il provvedimento presidenziale richiamato non era stato trascritto né prodotto, con conseguente difetto di autosufficienza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della norma sulla protezione sussidiaria per violenza indiscriminata, lamentando che il giudice di merito avesse ignorato le COI da lui prodotte e avesse fatto riferimento a fonti risalenti; la Corte ha ritenuto infondata la censura, osservando che il giudice di merito aveva accertato, con fonti aggiornate, l'assenza di violenza indiscriminata nella regione di provenienza e che la contestazione mirava in realtà a una nuova valutazione del fatto. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della protezione umanitaria per omesso o errato apprezzamento della vulnerabilità; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché fondato su asserzioni generiche sulla situazione del Paese di origine e non su specifiche lesioni della sfera personale del richiedente. Con il quarto motivo ha contestato la valutazione di non credibilità del racconto, deducendo violazione dei criteri legali e motivazione apodittica; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché prospettato come vizio motivazionale non più deducibile nei termini invocati e perché la sentenza conteneva una motivazione sufficiente, ribadendo che la credibilità è apprezzamento di fatto del giudice di merito. Il quinto motivo, non specificato in modo puntuale nel testo, è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, il secondo infondato perché volto a una rivalutazione di merito sulla situazione del Punjab e sulla violenza indiscriminata, il terzo inammissibile per genericità quanto alla vulnerabilità individuale, il quarto inammissibile perché non deducibile come vizio motivazionale nei termini prospettati e comunque infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata; il quinto motivo è stato assorbito. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione sostanziale dell'intimato Ministero, ma è stato dato atto dell'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere formulato nei limiti dei vizi deducibili; il nuovo n. 5 consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto decisivo, non la censura del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
L. 21 aprile 2017, n. 46
art. 1 di conversione del d.l. n. 13 del 2017
La censura sulla violazione del principio di specializzazione dei giudici è inammissibile se non è adeguatamente allegata e documentata la concreta partecipazione di magistrati applicati alla decisione.
d.l. 17 febbraio 2017, n. 13
Richiamato in relazione alla disciplina della specializzazione dei giudici nelle controversie in materia di protezione internazionale.
art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
La protezione sussidiaria presuppone una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato tale da esporre ogni civile, per la sola presenza sul territorio, a un rischio effettivo di subire la minaccia.
art. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Richiamato in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione della vulnerabilità del richiedente.
art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il permesso umanitario richiede la verifica concreta di seri motivi e di specifiche condizioni di vulnerabilità individuale, non una valutazione astratta della situazione generale del Paese di origine.
art. 11 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 294
Richiamato nel motivo relativo alla tutela umanitaria.
art. 29 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 294
Richiamato nel motivo relativo alla tutela umanitaria.
art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Richiamato in relazione all'obbligo di acquisire informazioni sulla situazione del Paese di origine e al vaglio della protezione internazionale.
art. 116 c.p.c.
Richiamato quale parametro di censura sulla valutazione delle prove e della credibilità del richiedente.
art. 3, comma 5, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
La credibilità del racconto va valutata secondo i criteri legali di coerenza e plausibilità; l'apprezzamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o di una motivazione apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve essere autosufficiente: i fatti fondanti il motivo e gli atti rilevanti devono essere allegati e, se necessario, trascritti o prodotti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, la violenza indiscriminata deve avere un’intensità tale da esporre ogni civile, per la sola presenza nel territorio, a un rischio effettivo di danno grave; l’accertamento della situazione del Paese o della regione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La doglianza sulla protezione umanitaria non può risolversi in un richiamo generico alla situazione generale del Paese di origine: è necessario allegare e correlare specifici elementi di vulnerabilità personale e una concreta comparazione con le condizioni di vita al rientro.
- La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. o per motivazione solo apparente, mancante o incomprensibile.
- Quando il racconto del richiedente sia ritenuto inattendibile secondo i criteri legali, non è imposto un ulteriore approfondimento istruttorio officioso per le forme di protezione che presuppongono la veridicità o la plausibilità della vicenda allegata, salvo specifiche ipotesi in cui il difetto di riscontro derivi dall’impossibilità di fornire prova.
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