Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1076/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Direttore Generale della ASL di Lecce n. 1080 dell'8 agosto 2025 e allegato avviso pubblico per una nuova selezione dell'incarico quinquennale di Direttore Medico della Struttura Complessa Unità Operativa di Epidemiologia e Statistica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a incarico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva partecipato alla precedente selezione indetta nel 2024, collocandosi al secondo posto. Il primo classificato aveva successivamente ottenuto un diverso incarico quinquennale presso il Distretto Socio Sanitario di Nardò. La ricorrente, ritenendosi divenuta prima candidata concretamente disponibile, aveva chiesto alla ASL di procedere al conferimento dell'incarico vacante mediante utilizzo della graduatoria già formata. L'amministrazione, invece, con la deliberazione impugnata, aveva ritenuto conclusa la precedente procedura per effetto della sottoscrizione del contratto da parte del primo classificato e aveva indetto una nuova selezione. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 20 della l. n. 118/2022, nonché dell'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001; il difetto assoluto di motivazione; l'illogicità dell'azione amministrativa; la violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità e dell'art. 3 della l. n. 241/1990. La ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa. Sebbene le controversie sul conferimento degli incarichi di unità operativa complessa possano spettare al giudice ordinario quando riguardino direttamente il conferimento dell'incarico, nel caso esaminato era impugnata la scelta organizzativa, esercitata a monte, di indire una nuova selezione anziché portare a compimento quella già avviata e utilizzare la graduatoria esistente. Tale scelta incide sull'esercizio di un potere discrezionale amministrativo e sulla posizione di interesse legittimo della candidata. Nel merito, il ricorso è stato accolto per difetto di motivazione. La deliberazione si era limitata a considerare conclusa la precedente procedura per la sottoscrizione del contratto relativo a un diverso incarico da parte del primo classificato, senza spiegare perché ciò impedisse di utilizzare la graduatoria per la copertura della struttura rimasta vacante e senza indicare le ragioni di pubblico interesse per l'indizione di una nuova selezione. Il TAR ha inoltre chiarito che l'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 introduce una regola dinamica: il parametro del miglior punteggio va riferito ai candidati concretamente nominabili al momento della nomina. Se il primo classificato è indisponibile o giuridicamente impossibilitato ad accettare l'incarico, la graduatoria non diviene automaticamente inutilizzabile; l'amministrazione deve motivare specificamente l'eventuale scelta di non procedere allo scorrimento e di reiterare la selezione. È stata annullata la deliberazione n. 1080/2025, fatti salvi i successivi provvedimenti dell'ASL. Le ulteriori censure sono state assorbite e le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992

    La disposizione prevede una regola di selezione dinamica: il criterio del miglior punteggio si riferisce ai candidati concretamente nominabili al momento della nomina. L'indisponibilità o l'impossibilità giuridica del primo classificato non impedisce in assoluto l'utilizzo della graduatoria, ma impone all'amministrazione di motivare adeguatamente l'eventuale mancato scorrimento.

  • art. 20 l. n. 118/2022

    Ha modificato la disciplina degli incarichi di direzione di struttura complessa, valorizzando il carattere comparativo, selettivo e sostanzialmente concorsuale della procedura.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della validità e dell'utilizzo delle graduatorie.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento amministrativo; nel caso concreto la motivazione era insufficiente perché non esplicitava le ragioni del mancato utilizzo della graduatoria e dell'indizione di una nuova selezione.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie relative all'esercizio del potere discrezionale di non coprire o di coprire diversamente posti vacanti, invece di utilizzare la graduatoria precedente.

Massime di principio

  • La scelta dell'amministrazione sanitaria di indire una nuova selezione invece di utilizzare una graduatoria formata all'esito di una precedente procedura comparativa costituisce esercizio di potere amministrativo discrezionale e, quando venga contestata in quanto tale, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Nelle procedure per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa, il criterio del miglior punteggio opera dinamicamente rispetto ai candidati concretamente nominabili al momento della nomina; l'indisponibilità del primo classificato non rende automaticamente inutilizzabile la graduatoria.
  • L'amministrazione che, dopo la formazione di una graduatoria, scelga di non utilizzarla e di indire una nuova selezione deve esplicitare le ragioni di pubblico interesse e le ragioni per cui la graduatoria non è utilizzabile, soprattutto quando la precedente procedura non si sia conclusa con la nomina del vincitore per l'incarico rimasto vacante.
  • È illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che considera conclusa una procedura selettiva per la sola circostanza che il primo classificato abbia sottoscritto un contratto relativo a un diverso incarico, senza spiegare l'incidenza di tale fatto sulla copertura dell'incarico oggetto della graduatoria e sul mancato scorrimento della stessa.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.