Cassazione Penale, Ordinanza n. 08902/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione lascia ferma la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/03/2025, insistendo su censure già svolte in appello. In particolare, il ricorso contestava la configurabilità del favoreggiamento ascritto e, correlativamente, il giudizio di responsabilità penale, sostenendo che la fattispecie non fosse integrata. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze riproducono profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le emergenze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità quando la motivazione dei giudici di merito abbia già affrontato e disatteso le doglianze difensive con argomentazioni giuridicamente corrette, pertinenti alle deduzioni e coerenti con le risultanze probatorie.
- La mera reiterazione di contestazioni sulla configurabilità del reato e sul giudizio di responsabilità, in assenza di specifiche criticità logiche o giuridiche della sentenza impugnata, non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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