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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21858/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Nel giudizio di merito il ricorrente aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per effetto di una minaccia penalmente accertata ai sensi dell'art. 612 c.p. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda perché non risultava provata alcuna concreta conseguenza dannosa, patrimoniale o morale, derivante dal fatto-reato. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 612 c.p. e degli artt. 2727-2729 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse confuso reato di pericolo e reato di danno e non avesse valorizzato gli indizi allegati per dimostrare il pregiudizio subito; 2) nullità della sentenza per extrapetizione e motivazione apparente, per avere la corte d'appello affrontato il tema delle spese di costituzione di parte civile liquidate nella sentenza penale e per avere negato il risarcimento senza un adeguato percorso argomentativo; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite. L'intimato non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondato il secondo e inammissibile il terzo. Ha quindi rigettato il ricorso. La Corte ha precisato che l'accertamento penale del reato di minaccia e della lesione o messa in pericolo della libertà morale della vittima non equivale alla prova del danno civile concretamente risarcibile: resta necessario dimostrare, nel giudizio civile, l'esistenza in concreto del pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale e il nesso causale con il fatto illecito. Ha inoltre escluso il vizio di extrapetizione perché il richiamo alle spese di parte civile liquidate nel processo penale era funzionale a spiegare l'irrilevanza dell'omessa pronuncia del primo giudice. Quanto alle spese, ha ribadito che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata adozione non è censurabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente, come indicato per il ricorrente.

  • art. 612 c.p.

    reato di minaccia ex art. 612 c.p.

    la sua commissione comporta la lesione o la messa in pericolo della libertà morale, ma non prova di per sé il danno civile concreto.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici per la prova del pregiudizio, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché volte a una rivalutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    artt. 2727 e 2729, co. 1, c.c.

    invocato per sostenere l'uso di indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse a un riesame del fatto non consentito in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, n.3, c.p.c.; art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    norma sul sindacato di legittimità richiamata per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di extrapetizione, escluso dalla Corte perché il riferimento alle spese di parte civile era funzionale alla decisione sul danno.

  • art. 132 c.p.c.

    art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio ritenendo la motivazione comprensibile e coerente.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata adozione non è censurabile in cassazione.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La condanna generica al risarcimento pronunciata in sede penale non esonera la parte civile dall'onere di provare, nel successivo o parallelo giudizio civile, l'esistenza in concreto del danno risarcibile e il nesso causale con il fatto illecito, restando riservata al giudice civile la verifica dell'an e del quantum.
  • L'accertamento della commissione di un reato di pericolo, o comunque della lesione/messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma penale, non integra di per sé prova automatica di un danno civile: il danno non può essere considerato in re ipsa.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove o degli indizi, perché il controllo della Cassazione riguarda la correttezza giuridica e la tenuta logico-giuridica della decisione, non il riesame del merito.
  • Il vizio di extrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita del tutto estraneo al thema decidendum; non ricorre se il riferimento a un capo della decisione penale è usato come passaggio argomentativo per escludere l'incidenza di una dedotta omissione del primo giudice.
  • La mancata compensazione delle spese processuali non è sindacabile in cassazione, poiché la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica sul mancato esercizio di tale facoltà.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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