Cassazione Civile, Ordinanza n. 23852/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda l’ammissione allo stato passivo di plurimi crediti, per oltre 6,4 milioni di euro, di cui una parte con collocazione ipotecaria, derivanti da fideiussione e da prestiti/finanziamenti originariamente riferiti a un gruppo bancario e poi oggetto di successive cessioni. Il tribunale aveva escluso i crediti per mancata prova della titolarità in capo alla ricorrente e aveva respinto l’opposizione allo stato passivo. Il ricorso per cassazione censurava, con un unico motivo, la violazione degli artt. 2697 c.c., 58 TUB e 4 L. 130/1999: per la seconda cessione si sosteneva che, provata la cessione in blocco, spettasse al fallimento dimostrare che i crediti azionati rientravano tra quelli esclusi; per la terza cessione si lamentava che il tribunale non avesse ritenuto sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione per categorie di rapporti, senza necessità di specifica enumerazione dei singoli crediti. Era stata anche proposta eccezione di inammissibilità del ricorso per irregolarità della procura/notifica telematica, rigettata dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità: l’originale del ricorso e della procura risultavano sottoscritti in forma analogica e la notificazione via PEC aveva comunque raggiunto lo scopo, senza incertezza sull’identificazione delle parti. Nel merito, ha rigettato il motivo: in tema di cessione in blocco, grava sul cessionario l’onere di provare che il credito fatto valere rientri nel perimetro della cessione e non sia tra quelli esclusi dal relativo provvedimento; non si tratta di invertire l’onere probatorio, ma di applicare il criterio della vicinanza della prova. Quanto alla successiva cessione, la mancanza di prova del passaggio intermedio e la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, accompagnata da una mera dichiarazione del cedente, sono state ritenute insufficienti a dimostrare la trasmissione del credito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata; non se valuta diversamente le prove acquisite. Nel caso di cessione del credito, il cessionario deve dimostrare l’inclusione del credito nel perimetro della cessione.
art. 58 d.lgs. n. 385/1993
Nelle cessioni di crediti in blocco il cessionario che agisce deve provare che il credito azionato rientri nell’operazione di trasferimento; la pubblicazione dell’avviso può avere valore indiziario ma non è di per sé sufficiente, se la controparte contesta l’esistenza del trasferimento del singolo credito.
art. 4 L. n. 130/1999
Richiamato come base normativa delle operazioni di cartolarizzazione/cessione dei crediti, senza che la Corte vi ricavi un criterio diverso sull’onere della prova rispetto a quello sopra indicato.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro di censura dedotto per violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta infondata perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 365 c.p.c.
L’inammissibilità del ricorso consegue alla mancanza di sottoscrizione dell’originale; non alla sola irregolarità della copia notificata.
art. 369 c.p.c.
L’originale del ricorso depositato in formato cartaceo e sottoscritto è idoneo a escludere l’inammissibilità per difetto di firma sull’atto notificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di cessione in blocco di crediti, il soggetto che si afferma cessionario deve provare documentalmente non solo l’esistenza della cessione in astratto, ma anche l’inclusione del singolo credito azionato nel perimetro del trasferimento e la sua non appartenenza alle categorie escluse.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice individui erroneamente la parte gravata dell’onere probatorio; non ricorre quando la censura miri, in realtà, a contestare il giudizio di merito sulle prove raccolte.
- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione di crediti in blocco ha, di regola, valore indiziario e non sostituisce la prova dell’effettiva trasmissione del singolo credito, soprattutto quando il debitore o il fallimento ne contestino l’appartenenza.
- La mancanza di prova di un passaggio intermedio nella catena delle cessioni si riflette negativamente sulla dimostrazione della titolarità finale del credito in capo all’ultimo cessionario.
- Nel ricorso per cassazione, l’irregolarità della notificazione telematica non comporta nullità se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non vi è incertezza sull’identità delle parti e del difensore.
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