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Sentenza

Sentenza n. 896/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di una piscina autoportante con platea in calcestruzzo e struttura lignea, diniego della domanda di sanatoria e rigetto dell’istanza di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 1 del 24 aprile 2025, il diniego della sanatoria dell’8 luglio 2025, il rigetto dell’istanza di riesame del 22 luglio 2025 e gli atti presupposti. Ha dedotto, quanto all’ordinanza di demolizione, la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 per mancata considerazione delle osservazioni presentate dopo la comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la mancata indicazione delle disposizioni urbanistiche violate e del titolo edilizio necessario. Ha sostenuto inoltre la natura pertinenziale, amovibile e di modeste dimensioni della piscina, collocata in area agricola e asseritamente strumentale alla casa colonica e all’attività agricola. Con riferimento al diniego di sanatoria, ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’erronea valutazione dell’incompatibilità della piscina con la destinazione agricola della zona. Ha evidenziato l’esistenza di un fascicolo aziendale, di un Piano di Utilizzazione Aziendale e di attività di olivicoltura e custodia di animali. Ha infine contestato il rigetto dell’istanza di riesame, ritenendolo fondato sui medesimi errori di fatto e di diritto. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità della censura contro l’ordinanza di demolizione per tardività e ha sostenuto l’assenza di attività agricola effettiva, l’inesistenza del nesso funzionale con il fondo agricolo, la natura di nuova costruzione dell’opera e l’impossibilità di configurare una pertinenza a servizio di un immobile abusivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il primo motivo rivolto contro l’ordinanza di demolizione. Ha ritenuto dirimente la successiva presentazione della domanda di sanatoria, che ha spostato l’interesse della ricorrente sugli esiti del procedimento di sanatoria e del successivo riesame. La domanda di sanatoria è stata inoltre considerata incompatibile con la contestazione della legittimità originaria dell’opera, in applicazione del principio nemo potest venire contra factum proprium. Il ricorso è stato invece accolto per le restanti censure, con annullamento del diniego di sanatoria e del successivo rigetto dell’istanza di riesame. Il Comune aveva omesso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, impedendo un adeguato confronto procedimentale, e aveva svolto un’istruttoria insufficiente, limitandosi ad affermare l’astratta incompatibilità della piscina con la destinazione agricola. Il giudice ha rilevato che l’art. 170 del PSC non vieta in assoluto gli interventi edilizi nelle zone agricole, ma richiede una concreta verifica della correlazione con l’utilizzazione agricola dei suoli. Tale verifica avrebbe dovuto considerare il fascicolo aziendale, il PUA, l’attività olivicola dichiarata e la custodia di animali; la sospensione della pratica SUAP non equivaleva a un diniego definitivo e non dimostrava l’inesistenza dell’attività agricola. Il Comune aveva inoltre omesso di accertare se la piscina fosse posta al servizio della casa colonica non abusiva indicata dalla ricorrente, distinta dall’altro manufatto abusivo, e se, per dimensioni, caratteristiche costruttive, assenza di autonomia funzionale ed economica e incidenza sul carico urbanistico, potesse qualificarsi come pertinenza urbanistica. L’annullamento è stato disposto nei limiti indicati in motivazione, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione, purché preceduti da adeguata istruttoria, partecipazione procedimentale e motivazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa richiamata dal Comune per l’avvio del procedimento e l’adozione dell’ordinanza di demolizione per opere realizzate senza titolo.

  • art. 10 l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente per contestare la mancata considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento di demolizione; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il mancato preavviso di rigetto ha contribuito, secondo il TAR, alla carenza istruttoria e motivazionale del diniego di sanatoria, impedendo la preventiva interlocuzione procedimentale.

  • art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’opera, in ragione del rapporto tra il proprio volume e quello dell’edificio principale, non costituisse nuova costruzione; il giudice ha rilevato che tale profilo non era stato concretamente istruito dal Comune.

  • art. 170 PSC del Comune di Nocera Terinese

    per le “zone agricole l’edificazione consentita deve essere strettamente correlata alla utilizzazione agricola dei suoli, comprendendovi, in conformità delle leggi che lo consentano, l’attività di agriturismo e turismo rurale”

    La disposizione non determina un’incompatibilità assoluta della piscina con la zona agricola, imponendo invece una verifica concreta della correlazione dell’opera con l’utilizzazione agricola del fondo.

Massime di principio

  • La presentazione spontanea di una domanda di sanatoria per un’opera abusiva è incompatibile con la successiva deduzione, in giudizio, della legittimità originaria della medesima opera; tale condotta può determinare l’inammissibilità della censura per carenza di interesse e violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.
  • Nelle zone agricole, una previsione urbanistica che subordina l’edificazione alla correlazione con l’utilizzazione agricola dei suoli non comporta il divieto assoluto di opere pertinenziali, ma impone all’amministrazione una verifica concreta dello stato d’uso del fondo e del nesso funzionale tra opera e attività agricola.
  • Il mancato preavviso di rigetto, quando impedisce al richiedente di rappresentare elementi rilevanti sulla natura, sulle dimensioni e sulla funzione dell’opera, può concorrere a determinare il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego conclusivo.
  • La qualificazione urbanistico-edilizia di una piscina come pertinenza richiede un accertamento concreto delle sue dimensioni, dell’assenza di autonomia funzionale ed economica, dell’alterazione dello stato dei luoghi e dell’incidenza sul carico urbanistico; non è sufficiente il generico richiamo alla sua destinazione al servizio dell’abitazione.
  • Quando il privato deduce che un’opera pertinenziale serve un fabbricato diverso da quello abusivo considerato dall’amministrazione, quest’ultima deve verificare specificamente l’identità del fabbricato asservito e non può fondare il diniego sulla sola abusività di un distinto immobile presente sul fondo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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