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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41546/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello (10/01/2024) che, in sede esecutiva, aveva riconosciuto la continuazione tra reati accertati con le sentenze n.344/1.6.2010 e n.76/1.2.2011 e aveva rideterminato la pena complessiva. Il motivo rilevato è la violazione del divieto di 'ne bis in idem' e il vizio di motivazione: la questione della continuazione era già stata decisa con precedente ordinanza del Tribunale di Taranto del 23/06/2021 (art. 671 c.p.p.), che aveva riconosciuto la continuazione e applicato un aumento già definito; la nuova ordinanza ha, invece, applicato un aumento maggiore, determinando un peggioramento della posizione sanzionatoria dell'imputato (reformatio in peius), nonostante la decisione precedente fosse favorevole e già regolasse la stessa materia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione tra i due reati indicati (quelli oggetto delle sentenze citate), ritenendo che la materia fosse già stata definitivamente regolata dall'ordinanza esecutiva del 23/06/2021. La decisione impugnata è stata censurata per avere violato il principio del ne bis in idem e per avere determinato un risultato sanzionatorio peggiore rispetto alla precedente ordinanza; il resto del provvedimento non è stato rimesso in discussione.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, secondo comma

    Norma richiamata per il riconoscimento della continuazione tra i reati; applicata dal giudice dell'esecuzione per determinare la pena complessiva.

  • art. 671 c.p.p.

    Strumento procedurale per le istanze in sede esecutiva: il Tribunale, con ordinanza del 23/06/2021, aveva previamente deciso la continuazione ai sensi di questa norma; tale decisione vincola e impedisce un successivo e peggiorativo rideterminarsi della pena sulla stessa questione.

  • principio del ne bis in idem

    Applicato in via analogica alle ordinanze del giudice dell'esecuzione: vieta che si pronunci una seconda volta, in senso peggiorativo, sulla stessa questione già definita tra le stesse parti e per gli stessi fatti (evita il doppio giudizio e la reformatio in peius).

  • giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 5, n. 34324/07/10/2020; Sez. 1, n. 45556/15/09/2015; Sez. 1, n. 1285/20/11/2008)

    Costituisce il riferimento per l'applicazione analogica del ne bis in idem alle ordinanze esecutive e per l'affermazione che il giudice dell'esecuzione non può pronunciarsi nuovamente su una questione già compiutamente regolata, se ciò comporta un peggioramento della posizione sanzionatoria dell'interessato.

Massime di principio

  • Se una questione (es. riconoscimento della continuazione) è già stata definita con ordinanza esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione successivo non può riesaminare lo stesso profilo in modo da peggiorare la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius e principio del ne bis in idem).
  • Prima di decidere in sede esecutiva su aumenti per continuazione, il giudice deve verificare l'esistenza di precedenti ordinanze o provvedimenti che abbiano già definito la continuazione tra le stesse fattispecie; l'ignoranza di provvedimenti pregressi non legittima un nuovo accertamento che determini un risultato più gravoso.
  • Quando la questione è stata già compiutamente regolata da un precedente provvedimento esecutivo, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la decisione successiva su quel profilo, poiché non rimane materia da rinnovare in grado di merito.
  • Nel valutare la pena complessiva va sempre confrontata la soluzione già adottata con eventuali successivi provvedimenti: se il nuovo calcolo produce un aumento della sanzione rispetto alla precedente decisione esecutiva, occorre cautela per non violare i divieti sopra richiamati.
  • Le parti che presentano istanze in sede esecutiva (anche a distanza di tempo) dovrebbero indicare eventuali provvedimenti precedenti definitivi sulla stessa materia per evitare duplicazioni o decisioni contrastanti.

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