Sentenza del 03/03/2017 n. 5390 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2000, già rimborsato alla società, che l'Amministrazione riteneva indebitamente richiesto per mancanza dei presupposti e della documentazione necessaria. La società aveva aderito al condono tombale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, e sosteneva che tale adesione rendesse incontestabile il credito e impedisse il recupero del rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, che il condono non potesse impedire il controllo sull'esistenza dei crediti IVA e che la disciplina nazionale fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il condono tombale incide sui debiti tributari, ma non consolida né rende intangibili i crediti IVA vantati dal contribuente, neppure se già rimborsati previa garanzia fideiussoria. L'Ufficio conserva il potere di verificare e recuperare somme rimborsate in assenza di un effettivo diritto. La Corte ha inoltre disapplicato d'ufficio la disciplina del condono nella parte incompatibile con il diritto UE in materia di IVA. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; il perfezionamento della procedura comporta la preclusione di ogni accertamento tributario.
La norma è stata interpretata nel senso che il condono non modifica automaticamente l'ammontare dei crediti e rimborsi dichiarati, ma non impedisce all'Amministrazione di contestare l'inesistenza o l'infondatezza del credito. La preclusione riguarda l'accertamento dei debiti tributari, non la verifica dei crediti verso il Fisco.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30, 38-bis, 54 e 57
Le disposizioni regolano la detrazione e il rimborso dell'IVA, le garanzie connesse ai rimborsi e i poteri dell'Amministrazione di controllo e accertamento. Il rimborso già erogato non impedisce il successivo recupero quando il credito risulti inesistente o non spettante.
Legge n. 413 del 1991, art. 78, commi 27 e seguenti
La procedura semplificata tramite conto fiscale consente un controllo iniziale prevalentemente formale da parte del concessionario, ma non elimina il successivo potere dell'Amministrazione finanziaria di effettuare verifiche sostanziali sul credito rimborsato.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22, e art. 10 del Trattato CE
Gli Stati membri devono assicurare la corretta applicazione e riscossione dell'IVA. Una rinuncia generale e indiscriminata ai controlli fiscali, come quella derivante dal condono tombale in materia di IVA, è incompatibile con il diritto dell'Unione e deve essere disapplicata dal giudice nazionale, anche d'ufficio.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
La prestazione di una garanzia fideiussoria consente l'erogazione del rimborso IVA, ma non attribuisce definitività al credito né impedisce all'Amministrazione di accertarne successivamente l'inesistenza e di recuperare quanto indebitamente rimborsato.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito, senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Un condono fiscale normalmente estingue o definisce debiti tributari, ma non trasforma automaticamente in validi i crediti che il contribuente vanta verso l'Amministrazione.
- Anche un rimborso IVA già erogato può essere recuperato se, a seguito di un controllo sostanziale, risulta privo dei presupposti o basato su dati non corretti.
- La garanzia fideiussoria richiesta per ottenere rapidamente un rimborso non equivale a una convalida definitiva del credito.
- Le procedure semplificate di rimborso comportano controlli iniziali limitati e non escludono verifiche successive dell'Amministrazione finanziaria.
- In materia di IVA, le norme nazionali devono essere interpretate e, se necessario, disapplicate quando impediscono allo Stato di assicurare la corretta riscossione del tributo secondo il diritto dell'Unione europea.
- La preclusione agli accertamenti derivante da una definizione agevolata non impedisce, in linea generale, di verificare l'inesistenza del credito posto a fondamento di una richiesta di rimborso.
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