Cassazione Penale, Sentenza n. 4210/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bernardi impugnava la sentenza del Tribunale di Brindisi che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006 (raccolta e smaltimento, in assenza di autorizzazione, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) nella qualità di socio accomandatario di un frantoio oleario. Nel ricorso per cassazione deduceva errore di applicazione della legge penale e contestava la valutazione probatoria: la qualificazione dei liquidi rinvenuti come rifiuti speciali era basata solo sul colore nerastro, mentre il perito di parte aveva invece sostenuto che si trattava di acque di lavaggio delle olive riutilizzabili per fertirrigazione entro 30 giorni; inoltre la società avrebbe sempre eseguito il regolare smaltimento, come documentato. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure del ricorrente generiche e inadeguatamente riferite alle argomentazioni della sentenza impugnata, consistendo essenzialmente in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, vietata in sede di legittimità. Richiamando la giurisprudenza e le modifiche normative che limitano la sindacabilità dei fatti in cassazione, la Corte ha quindi respinto il ricorso per inammissibilità. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 (sanzione pecuniaria) ai sensi delle norme procedurali applicabili.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a)
Norma sostanziale che sanziona la raccolta e lo smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali (pericolosi e non). È la disposizione in base alla quale il Tribunale aveva dichiarato la responsabilità penale del ricorrente.
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. in L. 176/2020)
Ha consentito lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio senza la presenza del Procuratore generale e dei difensori, imponendo modalità semplificate di trattazione.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Fondamento procedurale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando il motivo è aspecifico o non correlato alle ragioni della decisione impugnata.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limita la sindacabilità in cassazione sull'"errata valutazione dei fatti", impedendo al giudice di legittimità di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; richiamata per escludere la rilevabilità di un "travisamento del fatto" in questa sede.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e la possibile irrogazione di una somma a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile, salvo che si rilevi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per affermare che, non rilevando l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le argomentazioni della decisione impugnata: la genericità o la mancanza di correlazione con le ragioni della sentenza conduce all'inammissibilità.
- La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio: le divergenze sulla valutazione delle prove o sull'accertamento dei fatti devono essere trattate nei gradi di merito e non in cassazione.
- Se si contesta la qualificazione di elementi materiali (es. natura di un liquido come rifiuto), è necessario dimostrare vizi giuridici nella valutazione o la violazione di norme processuali, non limitarsi a proporre una diversa lettura probatoria.
- Ricorsi manifestamente generici o tesi a ottenere una rivalutazione delle prove possono comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando si dispone ricorso per cassazione, è utile articolare motivi che evidenzino errori di diritto o violazioni procedurali precise, con riferimenti puntuali alla sentenza impugnata, e non soltanto contestazioni dei fatti.
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