Sentenza n. 1138/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3423/2025 resa dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro in data 05.05.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.560,69, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3423/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di € 1.560,69 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 6 maggio 2025, ma il pagamento non era intervenuto neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale, senza contestare l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, e ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo stata richiesta l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e risultando depositati il titolo autentico e l'attestazione del passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inadempimento non contestato del Ministero e ha ordinato di dare piena esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, mediante il pagamento della somma capitale, degli interessi e della rivalutazione dovuti. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dall'insediamento per compiere tutti gli atti necessari, inclusi l'allocazione della somma in bilancio e il reperimento materiale delle risorse. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora, ritenendola compatibile anche con una condanna pecuniaria, in quanto misura coercitiva indiretta, sanzionatoria e compulsiva, non risarcitoria. La penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma capitale di € 1.560,69, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di 60 giorni per l'adempimento spontaneo e fino al pagamento, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando il giudicato impone il pagamento di una somma di denaro.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario recanti obblighi di conformazione a carico della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Impone, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza, il deposito della copia autentica del titolo da eseguire e dell'attestazione del suo passaggio in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del comando giudiziale rimasto ineseguito.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative; non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali
La penalità di mora è applicabile anche per l'inottemperanza a condanne pecuniarie; ha funzione coercitiva, sanzionatoria e compulsiva e può essere fissata in misura pari agli interessi legali, in assenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative.
artt. 21 e 114 c.p.a.
Fondano il potere del giudice dell'ottemperanza di avvalersi di un commissario ad acta quale ausiliario del giudice, incaricato di sostituirsi all'amministrazione inadempiente.
artt. 24, 103 e 113 Cost.
Impongono l'effettività della tutela giurisdizionale e il pieno adeguamento dell'amministrazione al giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga alla pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro, purché siano depositati il titolo autentico e l'attestazione del passaggio in giudicato.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 si applica anche prima della proposizione del giudizio amministrativo di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione.
- L'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato pecuniario impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento entro un termine determinato e consente, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.
- Nel procedimento di ottemperanza, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato che imponga il pagamento di somme di denaro.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, poiché svolge una funzione coercitiva indiretta, sanzionatoria e compulsiva, distinta dal risarcimento del danno.
- In assenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, con decorrenza successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e con il limite massimo stabilito dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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