Sentenza n. 623/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato stagionale, pratica n.-OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Grosseto in data 03/09/2024, conosciuto dal ricorrente solo in data 05/12/2025 a seguito di accesso agli atti; - del presupposto preavviso di avvio del procedimento di revoca del nulla-osta, datato 21/08/2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato stagionale, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato stagionale, deducendo di averla conosciuta soltanto il 5 dicembre 2025, a seguito dell'accesso agli atti, e chiedendo la rimessione in termini. Ha sostenuto, in primo luogo, la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché la comunicazione di avvio e il successivo provvedimento erano stati inviati all'indirizzo dell'alloggio indicato dal datore di lavoro, senza verifiche sulla correttezza dell'indirizzo e senza ulteriori iniziative a fronte del mancato riscontro. Ha dedotto, inoltre, che l'Amministrazione avrebbe sanzionato una carenza documentale formalmente imputabile al datore di lavoro senza verificare la realtà dei fatti, caratterizzata, secondo la prospettazione del ricorrente, dall'inesistenza del rapporto di lavoro e da una possibile vicenda di sfruttamento. Con il terzo motivo ha contestato l'applicazione automatica e sproporzionata della revoca, sostenendo che la mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa non costituirebbe un ostacolo assoluto e invocando un'errata interpretazione dell'art. 35 d.P.R. n. 394/1999. È stata altresì proposta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato, senza accogliere la richiesta di rimessione in termini. Ha ritenuto che l'Amministrazione dovesse fare riferimento ai dati e all'indirizzo indicati dal datore di lavoro nell'istanza, non emergendo un obbligo di utilizzare un diverso recapito. Le prime due censure sono state ritenute infondate perché il ricorrente aveva dichiarato di non avere mai abitato nell'alloggio indicato e che il rapporto di lavoro non si era mai instaurato; pertanto, non avrebbe potuto fornire un concreto apporto partecipativo a sostegno del nulla-osta originariamente rilasciato. Quanto alla terza censura, il giudice ha affermato che l'art. 35 d.P.R. n. 394/1999, pur richiedendo la produzione della richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa, non esclude la necessità che l'alloggio sia effettivamente idoneo. Le eventuali questioni relative alla prospettata situazione di sfruttamento sono state ritenute suscettibili di approfondimento in altra sede, non essendo sufficientemente circostanziate nel ricorso. È stata respinta anche l'istanza di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 126, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso. Le spese di lite sono state compensate per la delicatezza degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 35 d.P.R. n. 394/1999
la richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa
La previsione della produzione della richiesta di certificazione non esclude la necessità sostanziale che l'alloggio sia effettivamente idoneo.
art. 126, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Consente di respingere l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando il ricorso sia manifestamente infondato, anche prima della decisione della Commissione competente.
art. 14, Allegato 2, d.lgs. n. 104/2010
La decisione della Commissione presso il TAR sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha natura anticipata e provvisoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
>a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al nulla-osta al lavoro subordinato stagionale, l'Amministrazione può fare riferimento all'alloggio e agli indirizzi indicati dal datore di lavoro nell'istanza, quando non emergano elementi concreti che impongano verifiche su recapiti diversi.
- La violazione del contraddittorio procedimentale non comporta l'illegittimità dell'atto quando il ricorrente, alla luce delle proprie stesse allegazioni, non avrebbe potuto fornire alcun concreto apporto partecipativo utile alla decisione amministrativa.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro e la mancata occupazione dell'alloggio indicato nell'istanza non fondano, di per sé, una pretesa del lavoratore alla conservazione del nulla-osta originariamente rilasciato.
- La previsione dell'art. 35 d.P.R. n. 394/1999 relativa alla produzione della richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa non esaurisce il requisito sostanziale: l'alloggio deve essere effettivamente idoneo.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere respinta ai sensi dell'art. 126, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 anche se la Commissione competente non si è ancora pronunciata in via anticipata e provvisoria.
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