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Sentenza

Sentenza n. 1104/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - dell'Ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emessa dal Comune di Torino, Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica, Divisione Qualità e Ambiente, a firma del Sindaco, avente ad oggetto “rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi per abbandono di serbatoi interrati dell'ex distributore di carburanti sito in -OMISSIS- angolo -OMISSIS- – Ex soc. -OMISSIS- S.P.A. – di proprietà della Sig.ra -OMISSIS-”, notificata dal Corpo di Polizia Municipale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto ed in particolare della Relazione Tecnica ARPA Piemonte, Dipartimento Territoriale -OMISSIS-, Servizio Tutela e Vigilanza 1, avente ad oggetto “Accertamenti circa l'esistenza di serbatoi interrati per il deposito di olio minerale e di carburanti a seguito di segnalazione odori sgradevoli e potenziali passività ambientali”, allegata all'Ordinanza n. -OMISSIS- soprarichiamata.

Giustizia amministrativa202300395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione, recupero e smaltimento di tre serbatoi interrati e strutture annesse di un ex distributore di carburanti, con ripristino dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Torino le ha imposto la rimozione e il corretto recupero o smaltimento di tre serbatoi interrati, abbandonati sotto il sedime stradale, nonché il ripristino dei luoghi. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 e degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, difetto di motivazione e falsità dei presupposti, sostenendo che non fosse provata la propria responsabilità colposa e richiamando una risalente nota comunale che attestava erroneamente la completa rimozione dell’impianto; 2) violazione dei principi di collaborazione, buona fede, proporzionalità e divieto di aggravamento del procedimento, nonché difetto di istruttoria, per la mancata attivazione della conferenza di servizi in presenza di sottoservizi interferenti; 3) nullità dell’ordinanza ex art. 21-septies l. 241/1990 per impossibilità giuridica dell’oggetto, contraddittorietà rispetto alla precedente nota comunale, asserita difformità tra i serbatoi accertati e quelli ordinati e difficoltà tecniche di esecuzione; 4) ulteriore violazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 e degli artt. 1, 3, 6 e 21-octies l. 241/1990, per travisamento, erronea valutazione dei fatti, carenza o incompletezza dell’istruttoria, difetto di contraddittorio e insufficienza della relazione ARPA; 5) irragionevolezza, disparità di trattamento, sproporzione e mancato bilanciamento tra interesse pubblico ambientale e sacrificio economico imposto alla privata. Nel corso del giudizio la ricorrente ha inoltre riferito dell’avvio di un procedimento penale e dell’adozione di prescrizioni tecniche ARPA per il recupero e smaltimento dei serbatoi, chiedendo il rinvio della trattazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo il giudizio autonomo rispetto al successivo procedimento penale, che avrebbe potuto incidere eventualmente sull’esecuzione materiale ma non sulla legittimità dell’ordinanza. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto provata la responsabilità della ricorrente perché, quale titolare dell’impianto, era già stata destinataria di un provvedimento di decadenza dalla concessione di suolo pubblico e di un’ordinanza di rimozione delle strutture interrate, rimasta inadempiuta. Gli accertamenti ARPA avevano documentato la permanenza di tre serbatoi e delle strutture connesse sotto il sedime stradale. La permanenza dei manufatti dopo lo smantellamento dell’impianto ne aveva determinato la qualificazione come rifiuti e integrava un illecito permanente ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006. La precedente nota comunale, generica ed erronea, non poteva prevalere sugli accertamenti tecnici successivi né fondare un affidamento sull’estinzione dell’obbligo di rimozione. La conferenza di servizi istruttoria non era necessaria, trattandosi di facoltà dell’amministrazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, l. 241/1990; inoltre, il procedimento aveva assicurato comunicazione di avvio, accesso, proroghe e articolato contraddittorio. Le difficoltà derivanti dai sottoservizi riguardavano la fase esecutiva e non rendevano impossibile o illecito l’oggetto dell’ordinanza. La relazione ARPA è stata ritenuta attendibile e adeguata a fondare il provvedimento; gravava inoltre sulla ricorrente, quale ultima proprietaria e soggetto qualificato in rapporto ai manufatti, un onere di collaborazione rafforzato, non assolto mediante elementi idonei a dimostrare l’avvenuta rimozione. Le successive prescrizioni tecniche ARPA avevano confermato, ad abundantiam, la presenza dei serbatoi. Infine, l’interesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica prevaleva sul sacrificio economico, che peraltro era stato allegato in modo generico e indimostrato. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi

    Il responsabile dell’abbandono di rifiuti è tenuto alla rimozione, al recupero o smaltimento e al ripristino dei luoghi; la fattispecie può avere natura di illecito permanente e l’obbligo può essere imposto quando l’abbandono sia riconducibile alla condotta del destinatario.

  • art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    I serbatoi e le strutture definitivamente privati della propria funzionalità e fuoriusciti dal ciclo produttivo, dopo lo smantellamento dell’impianto, sono qualificabili come rifiuti.

  • art. 14, comma 1, l. 241/1990

    la conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente [...] quando lo ritenga opportuno

    La conferenza di servizi istruttoria costituisce una facoltà dell’amministrazione procedente e la sua mancata attivazione non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    La comunicazione di avvio e il successivo contraddittorio, anche articolato e prorogato su richiesta dell’interessato, soddisfano le garanzie partecipative quando consentono al privato di interloquire sugli accertamenti e sulle misure da adottare.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Le difficoltà tecniche di esecuzione dell’ordine, derivanti dalla presenza di sottoservizi o dalla conformazione dei luoghi, attengono alla fase esecutiva e non determinano la nullità dell’atto per impossibilità dell’oggetto.

  • art. 318-ter, comma 1, d.lgs. 152/2006

    Il verbale di prescrizione tecnica adottato nell’ambito del procedimento penale è stato valorizzato come elemento confermativo della presenza dei serbatoi, senza incidere sull’autonomia e sulla legittimità dell’ordinanza comunale.

Massime di principio

  • Quando il titolare o l’ultimo proprietario di un impianto dismesso non adempie all’ordine di rimuovere le strutture interrate, la successiva permanenza dei manufatti, definitivamente privati della loro funzionalità e fuoriusciti dal ciclo produttivo, può integrare abbandono permanente di rifiuti e legittimare l’ordine di rimozione, recupero o smaltimento e ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006.
  • Una risalente attestazione amministrativa generica ed erronea sull’avvenuta rimozione di un impianto non prevale sugli accertamenti tecnici successivi svolti in loco che documentino la permanenza dei rifiuti e, da sola, non fonda un legittimo affidamento sull’estinzione dell’obbligo di rimozione.
  • La conferenza di servizi istruttoria prevista dall’art. 14, comma 1, l. 241/1990 è una facoltà dell’amministrazione procedente; la sua mancata attivazione non vizia il provvedimento quando l’amministrazione abbia comunque svolto un’istruttoria adeguata e garantito la partecipazione dell’interessato.
  • Le difficoltà tecniche connesse alla presenza di sottoservizi o alla conformazione dei luoghi riguardano le modalità di esecuzione dell’ordine di rimozione e non rendono nullo il provvedimento per impossibilità dell’oggetto, salvo che emerga una radicale e accertata impossibilità giuridica o materiale.
  • Gli accertamenti tecnici dell’ARPA possono fondare l’ordine di rimozione quando siano specifici e coerenti; il privato che abbia avuto la disponibilità e una qualificata relazione con i manufatti deve collaborare, fornendo elementi concreti idonei a contestare la loro presenza o a dimostrarne la precedente rimozione.
  • Nel bilanciamento tra l’obbligo di rimozione di rifiuti abbandonati e il costo dell’intervento, la tutela dell’ambiente e della salute pubblica costituisce un interesse preminente; l’onerosità dell’intervento, se genericamente allegata e non documentata, non dimostra la sproporzione dell’ordine.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimentoConferenza di serviziInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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