Cassazione Civile, Ordinanza n. 07616/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio in cui era stata accertata la conversione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e ordinata la riammissione in servizio del lavoratore, con condanna al risarcimento del danno e alla corresponsione delle retribuzioni dalla sentenza di primo grado fino alla riammissione, commisurate all’anzianità di servizio decorrente dall’11.9.1995. Nel successivo giudizio di quantificazione, il lavoratore ha chiesto il pagamento di differenze retributive parametrate al livello D1, allegando conteggi e deducendo il riconoscimento degli scatti di anzianità. La società ha resistito contestando il quantum, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto nuova o infondata la censura sul quantum e che avesse interpretato male il giudicato esterno, applicando indebitamente il livello D1 e gli scatti stipendiali previsti dai CCNL richiamati, senza che l’anzianità necessaria fosse stata maturata o giudizialmente riconosciuta. I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi, violazione degli artt. 345 c.p.c. e 2909 c.c. e dei CCNL di settore, per erronea considerazione della questione di quantum e del giudicato esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si era fondata su un errato uso del giudicato esterno, ma sulla ritenuta genericità delle contestazioni della società in primo grado rispetto alle pretese del lavoratore, così come cristallizzate nell’atto introduttivo. La Corte ha inoltre osservato che dalla memoria di costituzione della società emergeva effettivamente una contestazione non specifica dei punti decisivi ai fini della determinazione delle differenze retributive. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Richiamato come parametro di dedotta violazione per sostenere che la Corte territoriale avrebbe trattato come nuova una censura sul quantum fondata sul giudicato esterno.
art. 2909 c.c.
Invocato per censurare la pretesa erronea interpretazione del giudicato esterno tra le parti; la Corte di cassazione ha però ritenuto che il ricorso non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come norma sul vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 27 CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.12.2016
Richiamato nel terzo motivo per contestare la liquidazione delle retribuzioni e l’applicazione del livello D1 e degli scatti anzianità.
art. 68 CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina contrattuale della progressione economica e degli scatti stipendiali.
art. 69 CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina contrattuale della progressione economica e degli scatti stipendiali.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato come base procedurale per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in combinazione con il comma 1 quater per il contributo unificato ulteriore.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, ma colpiscono un presupposto diverso o non decisivo rispetto alla motivazione effettiva.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla genericità delle contestazioni formulate in primo grado, il ricorso deve censurare specificamente tale ragione decisiva; è insufficiente dedurre solo un preteso errore nell’interpretazione del giudicato esterno.
- Ai fini della liquidazione di differenze retributive o di altre spettanze, la mancata contestazione specifica dei fatti costitutivi allegati dalla controparte può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento decisivo.
- Il giudizio di cassazione non consente di sostituire alla motivazione effettiva della sentenza impugnata una diversa linea difensiva della parte ricorrente; la censura deve colpire il fondamento argomentativo effettivamente posto a base della decisione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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