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Ordinanza

Ordinanza n. 3699/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - del silenzio-rigetto del Comune di Milano formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo p.e.c. in data 2 marzo 2026, relativa al fascicolo edilizio e a tutti gli atti e documenti relativi all’edificio di Via Sile n. 8 a Milano, oggi sede amministrativa del Comune di Milano, e alle relative pertinenze e opere pubbliche o di interesse pubblico; - e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti e per la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., dell’Amministrazione comunale all’ostensione degli atti richiesti.

Giustizia amministrativa202601784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa al fascicolo edilizio e alla documentazione concernente un edificio comunale e le relative pertinenze e opere pubbliche o di interesse pubblico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso trasmessa via PEC il 2 marzo 2026, chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'accesso e la condanna del Comune all'ostensione della documentazione ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Nel corso del giudizio, il Comune ha depositato un documento sottoscritto da un rappresentante dell'impresa, dal quale risulta che l'8 luglio 2026 tale rappresentante aveva preso visione presso gli uffici comunali di una serie di atti relativi alla pratica edilizia. La ricorrente ha tuttavia evidenziato di non avere reperito integralmente la documentazione richiesta. Il TAR ha quindi ritenuto necessario acquisire un elenco completo ed esaustivo degli atti ancora non ostesi, previa verifica della loro effettiva esistenza e reperibilità, anche mediante collaborazione tra le parti.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso. Ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti: la ricorrente deve redigere e depositare l'elenco completo dei documenti non ancora oggetto di accesso, previa verifica della loro esistenza e reperibilità; il Comune deve collaborare a tale verifica e, in caso di mancato reperimento, dichiarare formalmente l'eventuale inesistenza o irreperibilità della documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sull'ostensione né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda di accertamento del diritto di accesso e di condanna dell'amministrazione all'ostensione degli atti.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, quando l'amministrazione abbia consentito l'esame solo parziale della documentazione richiesta e residui incertezza sugli atti effettivamente ostesi, il giudice può disporre incombenti istruttori finalizzati a individuare analiticamente i documenti mancanti e a verificarne esistenza e reperibilità prima di decidere la controversia.
  • La verifica dell'eventuale inesistenza o irreperibilità dei documenti richiesti può essere posta a carico dell'amministrazione mediante una dichiarazione formale, quando il mancato reperimento costituisca una questione rilevante per la decisione sulla domanda di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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