Ordinanza n. 250/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione negativa dell'elaborato scritto dell'esame avvocato 2025, con attribuzione del voto di 14 e conseguente non ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il verbale dell'adunanza della VIII Sottocommissione della Corte d'Appello di Venezia, la scheda di valutazione dell'elaborato e il voto attribuito, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, tra l'altro, la mancata indicazione del giudizio relativo al criterio concernente la capacità di cogliere profili di interdisciplinarietà e la genericità dell'indicazione riferita agli errori grammaticali. Il ricorso ha coinvolto anche la questione della sufficienza della motivazione della valutazione della prova.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni diversa valutazione alla fase di merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la Commissione avesse adeguatamente indicato i criteri di valutazione e sufficientemente motivato il giudizio mediante la compilazione della scheda depositata in atti. Anche ammettendo l'esistenza delle incongruenze denunciate, esse non sarebbero state sufficienti a superare la prova di resistenza, poiché l'elaborato era stato giudicato ampiamente negativo, con sette insufficienze su nove. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha osservato che si trattava di un esame di abilitazione e non di un concorso pubblico finalizzato all'assegnazione di un numero limitato di posti; l'interesse del candidato avrebbe potuto ricevere tutela con la decisione di merito, senza che il ritardo determinasse, nelle more, un grave pregiudizio. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l'assenza sia di un fumus boni iuris sufficiente sia di un periculum in mora qualificato.
Massime di principio
- In sede cautelare, eventuali carenze o incongruenze nella scheda di valutazione di una prova selettiva non impongono la sospensione dell'esito quando la prova risulti comunque ampiamente negativa sulla base di una pluralità di criteri e le censure non siano idonee a superare la prova di resistenza.
- La compilazione della scheda di valutazione secondo criteri previamente indicati può integrare una motivazione sufficiente del giudizio della commissione, anche quando singole annotazioni risultino generiche o manchi l'indicazione relativa a uno specifico criterio, qualora il risultato complessivo resti inequivocabilmente insufficiente.
- Nell'esame di abilitazione, il mero interesse del candidato a proseguire la procedura non determina, di regola, un periculum in mora grave e attuale, quando l'eventuale interesse pretensivo possa essere tutelato mediante la decisione di merito senza irreversibili conseguenze derivanti dall'attesa.
Come è indicizzato
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