Cassazione Civile, Ordinanza n. 04976/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una banca aveva agito nei confronti della società debitrice chiedendo il pagamento di crediti ceduti in forza di contratto di factoring, relativi a sei fatture del 2009 emesse da un'impresa cedente. La banca sosteneva di aver notificato le cessioni alla debitrice e chiedeva la condanna all'adempimento. La debitrice aveva contestato, tra l'altro, di non avere mai ricevuto la notifica degli atti di cessione e di avere già estinto i debiti mediante pagamenti. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo provata la notifica e inefficaci i pagamenti successivi. In appello, invece, la domanda era stata rigettata perché la notifica non risultava effettuata all'indirizzo indicato nel contratto e nella visura camerale come sede della debitrice, ma a un diverso numero civico dello stesso stabile; secondo la corte territoriale, quando l'indirizzo è specificamente indicato negli atti, la notifica deve essere eseguita al domicilio eletto. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 329 e 342 c.p.c. per omessa considerazione del giudicato formatosi sul capo di sentenza che aveva accertato la coincidenza tra i civici 175 e 190 nel medesimo edificio sede della società; dall'altro, la violazione degli artt. 46, 47, 1264 e 1335 c.c., sostenendo che la comunicazione della cessione era stata comunque inoltrata all'indirizzo della destinataria e che, accertata la coincidenza dello stabile e la presenza di uffici del destinatario presso il civico 175, la notificazione doveva considerarsi efficace.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era viziata da un riferimento inesplicitato a un 'domicilio eletto' e da un formalismo incompatibile con il principio di presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie ex art. 1335 c.c. La Corte ha affermato che l'indirizzo del destinatario non coincide necessariamente con domicilio, residenza, dimora o sede legale, ma può essere anche un diverso luogo preventivamente indicato dal destinatario, purché rientrante nella sua sfera di dominio e controllo. Nel caso concreto, la decisione impugnata non aveva considerato adeguatamente l'accertamento del tribunale, non specificamente censurato in appello, secondo cui i civici 175 e 190 individuavano il medesimo stabile e presso il civico 175 vi erano uffici di Poste Italiane autorizzati a ricevere comunicazioni esterne. Di conseguenza, la conclusione della corte d'appello secondo cui la notifica fosse inefficace solo perché eseguita al civico diverso da quello indicato negli atti è stata ritenuta erronea. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni assorbite.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
Richiamato ai fini della dedotta formazione del giudicato interno su un capo autonomo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per sostenere che la sentenza di primo grado non sarebbe stata specificamente censurata sul capo relativo alla coincidenza dei civici e dell'edificio.
art. 46 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme civilistiche sulla individuazione del luogo rilevante per la notificazione/comunicazione.
art. 47 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme civilistiche sulla individuazione del luogo rilevante per la notificazione/comunicazione.
art. 1264 c.c.
Richiamato per sostenere l'efficacia della notifica della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto.
art. 1335 c.c.
La Corte ne valorizza la presunzione di conoscenza degli atti recettizi: rileva l'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario, inteso come luogo preventivamente indicato e rientrante nella sua sfera di dominio e controllo.
Massime di principio
- Ai fini dell'efficacia delle dichiarazioni recettizie e della notifica della cessione del credito, ciò che conta è che l'atto giunga all'indirizzo del destinatario, nozione che non coincide necessariamente con domicilio, residenza, dimora o sede legale, ma può comprendere anche un diverso luogo da lui indicato purché riconducibile alla sua sfera di dominio e controllo.
- La mera divergenza formale del numero civico non basta a escludere l'efficacia della notificazione quando sia accertato che la comunicazione è stata recapitata nello stesso stabile indicato dal destinatario e presso uffici o locali comunque riferibili a quest'ultimo.
- Il giudice di merito non può fondare il rigetto della domanda su un formalismo incompatibile con la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., dovendo valutare l'effettiva localizzazione dell'atto presso un luogo idoneo a consentirne la conoscenza.
- Se un accertamento di fatto decisivo del primo giudice non è specificamente impugnato, esso può assumere rilievo ai fini della decisione sul giudizio di appello e non può essere sostanzialmente disatteso senza adeguata censura.
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