Cassazione Penale, Ordinanza n. 02947/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione ha impugnato il decreto della Corte di appello che, in parziale riforma del decreto del Tribunale, lo ha ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 159 del 2011, confermando nel resto la misura applicata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente una pericolosità generica in assenza di specifica contestazione, lamentando la violazione del principio di correlazione tra proposta e decisione. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato, sempre per violazione di legge, i presupposti di applicazione e la durata della misura di prevenzione, sostenendo una ricostruzione alternativa dei fatti e delle condizioni per l'applicazione della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che nel procedimento di prevenzione non viola il principio di correlazione tra contestazione e decisione il provvedimento che qualifichi diversamente la pericolosità sociale rispetto alla proposta, purché la nuova qualificazione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto e sia stato garantito un contraddittorio effettivo e congruo. Ha poi ritenuto non consentiti in sede di legittimità il secondo e il terzo motivo, perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio fattuale e delle valutazioni del giudice di merito, operazione preclusa alla Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011
individua una categoria di pericolosità sociale diversa da quella qualificata inizialmente nella proposta; la diversa qualificazione è ammissibile se poggia sugli stessi fatti e su un contraddittorio effettivo.
art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato solo per il raffronto con la diversa qualificazione di pericolosità sociale effettuata dal giudice.
art. 6402, Sez. U, 30/04/1997, Dessimone
esclude la possibilità per la Corte di cassazione di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
art. 8038, Sez. 1, 05/02/2019, Manauro
afferma che nel procedimento di prevenzione non vi è violazione del principio di correlazione se la diversa categoria di pericolosità è fondata sui medesimi fatti e il contraddittorio è stato garantito.
d.lgs. n. 159 del 2011
disciplina le misure di prevenzione e i presupposti della pericolosità sociale.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, il giudice può riqualificare la categoria di pericolosità sociale rispetto a quella indicata nella proposta, senza violare il principio di correlazione, se la decisione si fonda sui medesimi elementi di fatto e la difesa ha avuto un contraddittorio effettivo e congruo.
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirano a una rivalutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica o giuridicamente errata.
- Le doglianze che attaccano i presupposti fattuali della misura di prevenzione o la sua durata, se prospettate come richiesta di diversa lettura del materiale probatorio, sono inammissibili davanti alla Corte di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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