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Sentenza

Sentenza n. 7348/2026 - Roma, Sezione 2Q

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria del silenzio-inadempimento e la conseguente condanna a concludere il procedimento avviato con l'istanza formalizzata con nota del 14 aprile 2023, avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato ad uso artigianale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 settembre 2025: per l’annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare: - del provvedimento prot. 5057 del 4 agosto 2025, con cui il Comune di Oriolo Romano ha “concluso” il procedimento avviato con l’istanza del 14 aprile 2023, avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato ad uso artigianale, dichiarando la domanda “improcedibile”; - per quanto occorrer possa, della Deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto “Permesso di costruire Convenzionato con applicazione dell’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e art. 1 ter della L.R. n. 36/87 e s.m.i. Approvazione Linee Guida e schema di convenzione”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, anche di estremi e contenuto ignoti.

Giustizia amministrativa202507509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato improcedibile la domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato a uso artigianale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano inizialmente proposto un'azione avverso il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza del 14 aprile 2023, integrata il 25 gennaio 2024, per il rilascio di un permesso di costruire relativo a un fabbricato artigianale nel Piano Particolareggiato "Le Doganelle". Dopo l'adozione, il 4 agosto 2025, di un provvedimento comunale di conclusione del procedimento, che aveva dichiarato improcedibili le istanze per incompletezza della documentazione e, in particolare, per la mancata presentazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione conforme alle linee guida comunali, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, nonché violazione dei principi di buon andamento e partecipazione ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, irragionevolezza e sviamento. Con il secondo motivo hanno censurato il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il Comune non avrebbe considerato la documentazione prodotta né chiarito adeguatamente le ragioni della determinazione. Con il terzo motivo hanno contestato la rilevanza attribuita alla mancata presentazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, deducendo violazione degli artt. 12 e 28-bis del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 2 dell'Allegato I.12 al d.lgs. 36/2023. I ricorrenti sostenevano inoltre che le indicazioni comunali emerse nel corso del procedimento avrebbero reso impraticabile la realizzazione dei diritti edificatori previsti dal piano.

La decisione

Il TAR ha respinto i motivi aggiunti. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la violazione dell'art. 10-bis non può essere dedotta in termini meramente formali, poiché il ricorrente deve indicare quali elementi fattuali o valutativi avrebbe introdotto nel procedimento e in che modo questi avrebbero potuto incidere sul contenuto finale dell'atto. Nel caso concreto i ricorrenti si sono limitati a riproporre elementi già noti all'amministrazione, senza indicare apporti partecipativi nuovi e utili. Il secondo motivo è stato respinto perché dagli atti risultava che il Comune aveva indicato, nel corso del procedimento e anche nell'incontro del 27 giugno 2024, i correttivi progettuali necessari per rendere l'intervento coerente con lo stato dei luoghi e con i diritti dei terzi: eliminazione della rotatoria, prolungamento della viabilità esistente e spostamento del fabbricato. I ricorrenti avevano dichiarato di voler rielaborare il progetto, ma successivamente avevano comunicato l'impossibilità di realizzare l'intervento secondo le indicazioni comunali e chiesto direttamente il rilascio del titolo, senza produrre la proposta progettuale definitiva né la documentazione richiesta. Pertanto non è stato ravvisato né difetto di motivazione né carenza istruttoria. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché il rigetto del secondo motivo confermava un'autonoma ragione sufficiente a sostenere il provvedimento impugnato. Il TAR ha comunque rilevato che i ricorrenti non avevano contestato tempestivamente la necessità del permesso di costruire convenzionato, richiesta dal Comune, né avevano allegato o provato di avere prodotto la documentazione prevista dall'art. 2 dell'Allegato I.12 al d.lgs. 36/2023. Il precedente ricorso contro il silenzio era stato dichiarato improcedibile con sentenza non definitiva, a seguito della conclusione del procedimento. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La garanzia del preavviso di rigetto non opera come formalità fine a sé stessa: chi ne deduce la violazione deve indicare gli elementi nuovi che avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione e che avrebbero potuto incidere sulla decisione finale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La persistente rilevanza dell'onere di dimostrare l'utilità concreta della partecipazione procedimentale è collegata al requisito di specificità dei motivi e all'interesse ad agire.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; tale requisito impone, nel caso di censura per omessa partecipazione, di indicare gli elementi che il ricorrente avrebbe introdotto nel procedimento.

  • art. 2 dell'Allegato I.12 al d.lgs. 36/2023

    La documentazione prevista per la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione può rilevare ai fini della completezza della domanda relativa al permesso di costruire convenzionato; nel caso concreto i ricorrenti non hanno provato di averla prodotta.

  • art. 28-bis d.P.R. 380/2001

    Il Comune aveva richiesto, senza contestazione specifica da parte dei ricorrenti, il permesso di costruire convenzionato per l'intervento e per le opere di urbanizzazione.

  • art. 12 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla contestazione della necessità della documentazione e degli adempimenti connessi al titolo edilizio; la censura non è stata accolta.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 non determina l'annullamento del provvedimento per il solo fatto dell'omessa comunicazione del preavviso di rigetto: il ricorrente deve indicare specificamente gli elementi fattuali o valutativi nuovi che avrebbe introdotto e che avrebbero potuto influire sulla decisione finale.
  • L'onere di specificare l'utilità concreta della partecipazione omessa discende sia dalla necessità di evitare una tutela meramente formalistica delle garanzie procedimentali, sia dal requisito di specificità dei motivi e dall'interesse concreto ad agire.
  • Non sussiste difetto di motivazione o di istruttoria quando, nel corso del procedimento, l'amministrazione abbia indicato gli adeguamenti progettuali necessari e il richiedente, pur essendone consapevole, non abbia presentato la proposta definitiva né la documentazione richiesta, dichiarando invece l'impraticabilità delle indicazioni ricevute.
  • Il rigetto di una censura che conferma un'autonoma e sufficiente ragione di legittimità dell'atto consente al giudice di prescindere dall'esame degli ulteriori motivi, anche quando questi riguardino specifici profili documentali o normativi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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