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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19672/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato davanti al Tribunale di Messina il diniego della Commissione territoriale che aveva rigettato per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale. In via gradata chiedeva il riconoscimento dell'asilo costituzionale, della protezione sussidiaria o di una forma di protezione complementare. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) sulla protezione complementare, censurava l'uso automatico di precedenti penali risalenti come ostativi, senza valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale; (2) sempre sulla protezione complementare, deduceva omessa valutazione della vita privata e familiare in Italia, dei legami familiari, della lunga permanenza, del lavoro stabile e della necessità di bilanciamento con l'interesse pubblico; (3) lamentava che il giudice non avesse considerato la concreta modesta offensività delle condotte di reato; (4) deduceva omessa valutazione delle condizioni di salute che avrebbero reso difficoltoso il rimpatrio e l'accesso alle cure nel Paese di origine; (5) in relazione alla protezione sussidiaria, contestava la valutazione di non credibilità e l'omessa istruttoria sulla situazione del Paese di origine. La Corte ha ritenuto fondati i primi quattro motivi perché il Tribunale aveva erroneamente valorizzato in modo sostanzialmente automatico un precedente penale senza verificare la pericolosità attuale e senza bilanciare tale dato con gli elementi di integrazione sociale e familiare allegati. Ha invece dichiarato inammissibile il quinto motivo, osservando che la censura mirava a una nuova valutazione del merito sulla credibilità e sulle fonti informative sul Paese di origine.

La decisione

La Corte ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ha dichiarato inammissibile il quinto, ha cassato il decreto del Tribunale di Messina limitatamente ai capi investiti dall'accoglimento e ha rinviato al Tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di tutti i gradi. La decisione di merito impugnata è stata quindi annullata perché il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda di protezione complementare applicando il criterio della valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale e del bilanciamento con il diritto alla vita privata e familiare e con l'integrazione socio-lavorativa del richiedente. La protezione sussidiaria, invece, resta fuori dall'accoglimento della Cassazione per l'inammissibilità del relativo motivo.

Norme richiamate

  • art. 8 CEDU

    Richiede il bilanciamento tra il diritto alla vita privata e familiare dello straniero e l'interesse pubblico al controllo dell'immigrazione, senza automatismi fondati solo su precedenti penali.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La sua applicazione non consente un automatismo ostativo basato su precedenti penali; occorre una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Va letto in senso conforme al necessario bilanciamento tra interessi pubblici e diritti fondamentali dello straniero, considerando l'inserimento sociale e familiare.

  • art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007

    Richiamato quale parametro di valutazione delle allegazioni del richiedente e della verifica giudiziale in tema di protezione internazionale.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato come vizio di motivazione, ma la Corte rileva che il Tribunale ha motivato in modo congruo sulla non credibilità e sulla situazione del Paese per la parte relativa alla protezione sussidiaria.

  • art. 360, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge e vizi motivazionali; l'invocazione non è stata idonea, per il quinto motivo, a superare l'apprezzamento di merito.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Richiamato a sostegno del divieto di rimpatrio e del bilanciamento con la vita privata e familiare in presenza di legami significativi in Italia.

  • art. 14, lett. b) e c), d.lgs. 251/2007

    Invocato per la protezione sussidiaria; la Corte non entra nel merito della relativa pretesa perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di rimpatrio in caso di rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali.

  • d.lgs. 196/2003, art. 52

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In materia di protezione complementare e permesso di soggiorno, la presenza di precedenti penali non determina di per sé un effetto ostativo automatico: il giudice deve verificare in concreto e all'attualità la pericolosità sociale dell'interessato.
  • Il diniego del titolo soggiornatorio deve risultare da un bilanciamento proporzionato tra interesse pubblico al controllo dell'immigrazione e diritti fondamentali dello straniero, in particolare il diritto alla vita privata e familiare e il livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia.
  • Ai fini del bilanciamento rilevano elementi come la durata della permanenza, il lavoro stabile e regolare, i legami familiari, il pagamento dei contributi e, più in generale, ogni indice serio di radicamento sul territorio.
  • Le censure che mirano a ottenere in cassazione una nuova valutazione della credibilità del richiedente o delle fonti informative sul Paese di origine sono inammissibili quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo e completo.
  • La protezione sussidiaria può essere negata sulla base di un apprezzamento di merito sulla non credibilità e sulla situazione del Paese di origine, purché tale apprezzamento sia sorretto da motivazione non apparente e da adeguata istruttoria informativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliareFamigliaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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