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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22440/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato il ricorso come appello, ritenendo che il provvedimento impugnato non fosse censurabile con ricorso per cassazione ma con appello al Tribunale di sorveglianza, perché riguardante una modifica delle prescrizioni inerenti la libertà vigilata, dunque una questione concernente una misura di sicurezza. In applicazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p., ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il soggetto sottoposto a liberazione condizionale aveva chiesto al magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a trasferire il proprio domicilio da Roma in Sicilia, presso la compagna. L'istanza era stata respinta valorizzando informazioni dei Carabinieri secondo cui la compagna conviveva con un altro soggetto, entrambi esponenti di un comitato territoriale, e il padre della compagna era un ex brigatista che manteneva "relazioni qualificate". Con ricorso per cassazione la difesa ha sostenuto, in via preliminare, che il provvedimento, pur non essendo espressamente ricorribile ex art. 678, comma 1-bis, c.p.p., fosse comunque impugnabile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. perché incidente sulla libertà personale. Nel merito ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, osservando che non era spiegato perché l'appartenenza dei nominativi indicati a un comitato lecito dovesse ostacolare il trasferimento, né perché dovesse rilevare la qualità di ex brigatista del padre della compagna, non risultando attuale attività terroristica; ha inoltre richiamato il fatto di essere già stato autorizzato in passato a recarsi in Sicilia presso la stessa persona in occasione di permessi premio.

Norme richiamate

  • art. 230 c.p.

    La libertà vigilata è sempre ordinata quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale.

  • art. 228 c.p.

    Al soggetto in libertà vigilata vanno imposte prescrizioni idonee ad evitare nuove occasioni di reato, e tali prescrizioni possono essere successivamente eliminate o modificate dal giudice.

  • art. 679 c.p.p.

    Attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere sulla materia della libertà vigilata e delle relative prescrizioni.

  • art. 190 disp. att. c.p.p.

    Stabilisce le prescrizioni cui deve attenersi il soggetto sottoposto a libertà vigilata e prevede che non possa trasferire residenza o dimora in altro comune senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza.

  • art. 680, comma 1 c.p.p.

    Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza è proponibile appello al Tribunale di sorveglianza da parte del pubblico ministero, dell'interessato e del difensore.

  • art. 568, comma 5 c.p.p.

    Consente la conversione del mezzo di impugnazione proposto in quello corretto quando l'atto è qualificabile diversamente.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    È richiamato dalla difesa come base per sostenere la ricorribilità per cassazione di un provvedimento incidente sulla libertà personale, nonostante il diverso regime impugnatorio previsto dalla disciplina di sorveglianza.

Massime di principio

  • I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che modificano o negano la modifica delle prescrizioni inerenti alla libertà vigilata sono impugnabili con appello al Tribunale di sorveglianza, poiché incidono direttamente sulla misura di sicurezza e rientrano nel perimetro dell'art. 680 c.p.p.
  • Quando il mezzo di impugnazione è stato erroneamente individuato dalla parte, il giudice può applicare la conversione ex art. 568, comma 5, c.p.p. e trasmettere gli atti al giudice competente.
  • La censura relativa al mero diniego di modifica del domicilio in libertà vigilata non determina di per sé l'ammissibilità del ricorso per cassazione, se il sistema processuale prevede l'appello quale rimedio specifico contro i provvedimenti concernenti le misure di sicurezza.
  • In materia di sorveglianza, il controllo di legittimità della Corte si concentra innanzitutto sulla corretta individuazione del rimedio impugnatorio e della competenza del giudice ad quem, prima ancora del merito delle prescrizioni imposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariMisure alternative
RamiProcesso penaleMisure cautelariEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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