Cassazione Penale, Sentenza n. 17634/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che confermava la condanna per più reati: tre truffe (capi A, B e C) con continuazione e aggravante di danno di rilevante entità ex art. 61 n. 7 cod. pen., e un'estorsione aggravata (capo D) commessa per ottenere impunità o profitto dal reato di cui al capo C). Il ricorrente deduceva: 1) prescrizione del reato di truffa del capo C) per errata computazione delle sospensioni; 2) mancata sussistenza degli elementi della truffa e possibile riqualificazione in insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.); 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione del fatto come estorsione (capo D) e mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 393 c.p.; 4) violazione del principio di specialità (art. 15 c.p.) tra i capi C) e D) con possibile assorbimento; 5) vizio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: il reato di truffa indicato al capo C) si è estinto per prescrizione alla data della sentenza impugnata (27/01/2023). Il calcolo ha riconosciuto 221 giorni complessivi di sospensione (61 giorni per impedimento/udienza, 126 giorni per astensione dei difensori e 34 giorni per la sospensione connessa alla pandemia), con conseguente annullamento senza rinvio limitato al capo C) e eliminazione dell'aumento di pena in continuazione (mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa). Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati: la valutazione sul fatto di artifici e raggiri (truffe), la qualificazione dell'eventuale estorsione e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono questioni di merito riservate al giudice di merito e non censurabili in cassazione se motivate.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 cod. pen.
Riconosciuta come aggravante per avere cagionato un danno di rilevante entità; applicata in sede di merito per aumentare la pena in continuazione
art. 159 co. 1 n. 3 cod. pen.
Stabilisce che la sospensione della prescrizione per impedimento non può superare sessanta giorni dopo la cessazione dell'impedimento; la Corte ha applicato questo limite riconoscendo 61 giorni complessivi in relazione all'udienza (di fatto riconoscendo la sospensione nel perimetro previsto)
art. 83 comma 4 D.L. 17/3/2020 n. 18, conv. L. 24/4/2020 n. 27
La sospensione straordinaria dei termini processuali connessa all'emergenza Covid-19 (sessantaquattro giorni) si applica solo ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo 9/3/2020 - 11/5/2020 o per i quali decorresse un termine processuale in quel periodo; la Corte ha riconosciuto la relativa sospensione limitatamente ai casi previsti
art. 641 cod. pen.
Norma sull'insolvenza fraudolenta; la Corte ha distinto la fattispecie dalla truffa, ritenendo che la truffa implichi artifici e raggiri diversi dalla mera dissimulazione dello stato di insolvenza
art. 393 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come possibile strumento di riqualificazione del fatto; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato quale diritto avrebbe preteso esercitare per integrare una diversa qualificazione e quindi la richiesta non è stata accolta
art. 15 cod. pen.
Principio di specialità evocato dal ricorrente per ottenere l'assorbimento tra reati: la Corte ha ritenuto infondata la pretesa perché i reati erano distinti, commessi in momenti diversi e relativi a episodi diversi
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata con attenzione alle sospensioni previste dalla legge: l'impedimento dell'imputato ai sensi dell'art. 159 co.1 n.3 ha un limite di efficacia (sessanta giorni dopo la cessazione dell'impedimento) che non può essere oltrepassato.
- Le sospensioni connesse all'emergenza Covid-19 (art. 83, d.l. n. 18/2020 conv. L. n. 27/2020) si applicano solo ai procedimenti le cui udienze siano state fissate fra il 9/3/2020 e l'11/5/2020 o per i quali decorressero termini processuali in quel periodo; è necessario verificare se l'udienza rientri materialmente in tale finestra per ottenere la sospensione di 64 giorni.
- La distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta è di sostanza: la truffa si fonda su artifici e raggiri (simulazione di circostanze) volti a ingannare; l'insolvenza fraudolenta si fonda sulla dissimulazione dello stato di insolvenza. La qualificazione dipende dagli elementi fattuali e dall'azione posta in essere.
- In Cassazione non è consentito un rinnovo della valutazione di merito sui fatti e sulla attendibilità delle prove salvo vizio logico-giuridico manifesto: le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili.
- Per ottenere l'assorbimento tra reati (principio di specialità o concorso apparente), è necessario dimostrare l'identità materiale e giuridica dell'azione o che un reato sia stato commesso per realizzare l'altro; la mera contestualità o la finalità non bastano se gli episodi sono distinti nel tempo e nella specie.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se il giudice di merito ha motivato la decisione richiamando elementi decisivi (gravità, recidiva, pluralità di reati, intensità del dolo); non è necessario che il giudice consideri tutte le circostanze favorevoli purché indichi quelle ritenute rilevanti.
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