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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17634/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che confermava la condanna per più reati: tre truffe (capi A, B e C) con continuazione e aggravante di danno di rilevante entità ex art. 61 n. 7 cod. pen., e un'estorsione aggravata (capo D) commessa per ottenere impunità o profitto dal reato di cui al capo C). Il ricorrente deduceva: 1) prescrizione del reato di truffa del capo C) per errata computazione delle sospensioni; 2) mancata sussistenza degli elementi della truffa e possibile riqualificazione in insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.); 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione del fatto come estorsione (capo D) e mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 393 c.p.; 4) violazione del principio di specialità (art. 15 c.p.) tra i capi C) e D) con possibile assorbimento; 5) vizio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: il reato di truffa indicato al capo C) si è estinto per prescrizione alla data della sentenza impugnata (27/01/2023). Il calcolo ha riconosciuto 221 giorni complessivi di sospensione (61 giorni per impedimento/udienza, 126 giorni per astensione dei difensori e 34 giorni per la sospensione connessa alla pandemia), con conseguente annullamento senza rinvio limitato al capo C) e eliminazione dell'aumento di pena in continuazione (mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa). Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati: la valutazione sul fatto di artifici e raggiri (truffe), la qualificazione dell'eventuale estorsione e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono questioni di merito riservate al giudice di merito e non censurabili in cassazione se motivate.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Riconosciuta come aggravante per avere cagionato un danno di rilevante entità; applicata in sede di merito per aumentare la pena in continuazione

  • art. 159 co. 1 n. 3 cod. pen.

    Stabilisce che la sospensione della prescrizione per impedimento non può superare sessanta giorni dopo la cessazione dell'impedimento; la Corte ha applicato questo limite riconoscendo 61 giorni complessivi in relazione all'udienza (di fatto riconoscendo la sospensione nel perimetro previsto)

  • art. 83 comma 4 D.L. 17/3/2020 n. 18, conv. L. 24/4/2020 n. 27

    La sospensione straordinaria dei termini processuali connessa all'emergenza Covid-19 (sessantaquattro giorni) si applica solo ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo 9/3/2020 - 11/5/2020 o per i quali decorresse un termine processuale in quel periodo; la Corte ha riconosciuto la relativa sospensione limitatamente ai casi previsti

  • art. 641 cod. pen.

    Norma sull'insolvenza fraudolenta; la Corte ha distinto la fattispecie dalla truffa, ritenendo che la truffa implichi artifici e raggiri diversi dalla mera dissimulazione dello stato di insolvenza

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile strumento di riqualificazione del fatto; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato quale diritto avrebbe preteso esercitare per integrare una diversa qualificazione e quindi la richiesta non è stata accolta

  • art. 15 cod. pen.

    Principio di specialità evocato dal ricorrente per ottenere l'assorbimento tra reati: la Corte ha ritenuto infondata la pretesa perché i reati erano distinti, commessi in momenti diversi e relativi a episodi diversi

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata con attenzione alle sospensioni previste dalla legge: l'impedimento dell'imputato ai sensi dell'art. 159 co.1 n.3 ha un limite di efficacia (sessanta giorni dopo la cessazione dell'impedimento) che non può essere oltrepassato.
  • Le sospensioni connesse all'emergenza Covid-19 (art. 83, d.l. n. 18/2020 conv. L. n. 27/2020) si applicano solo ai procedimenti le cui udienze siano state fissate fra il 9/3/2020 e l'11/5/2020 o per i quali decorressero termini processuali in quel periodo; è necessario verificare se l'udienza rientri materialmente in tale finestra per ottenere la sospensione di 64 giorni.
  • La distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta è di sostanza: la truffa si fonda su artifici e raggiri (simulazione di circostanze) volti a ingannare; l'insolvenza fraudolenta si fonda sulla dissimulazione dello stato di insolvenza. La qualificazione dipende dagli elementi fattuali e dall'azione posta in essere.
  • In Cassazione non è consentito un rinnovo della valutazione di merito sui fatti e sulla attendibilità delle prove salvo vizio logico-giuridico manifesto: le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili.
  • Per ottenere l'assorbimento tra reati (principio di specialità o concorso apparente), è necessario dimostrare l'identità materiale e giuridica dell'azione o che un reato sia stato commesso per realizzare l'altro; la mera contestualità o la finalità non bastano se gli episodi sono distinti nel tempo e nella specie.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se il giudice di merito ha motivato la decisione richiamando elementi decisivi (gravità, recidiva, pluralità di reati, intensità del dolo); non è necessario che il giudice consideri tutte le circostanze favorevoli purché indichi quelle ritenute rilevanti.

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