Cassazione Penale, Sentenza n. 40967/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per ricettazione di un assegno bancario. Si denunciano: 1) illogicità della motivazione perché la Corte d'appello avrebbe fondato il dolo su presunzioni non gravi, precise e concordanti e avrebbe trascurato la spiegazione dell'imputato (avrebbe ricevuto l'assegno a titolo di pagamento per fornitura di ricambi); 2) errore in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (recidiva facoltativa), perché la Corte avrebbe ritenuto che il possesso di un assegno denunciato rubato due anni prima escludesse la occasionalità senza considerare l'esiguità dell'importo (€750) e l'assenza di prove di condotte analoghe; 3) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti; 4) mancata motivazione specifica sulla recidiva contestata.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla questione della recidiva. Ha rigettato il primo motivo (valutazione di merito) richiamando il principio che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione dei fatti salvo travisamento della prova; ha invece accolto il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla recidiva: la Corte territoriale non ha spiegato perché la condotta debba essere ritenuta significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Perciò la sentenza impugnata è annullata soltanto nella parte in cui è statuita la recidiva e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tale punto; i restanti motivi sono assorbiti in considerazione della pronuncia sulla recidiva.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica: il giudice deve spiegare, anche sinteticamente, perché la condotta contestata costituisca una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; l'assenza di tale motivazione determina vizio e annullamento della statuizione sulla recidiva
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La novella che consente di riferirsi ad atti del processo per dedurre vizi di motivazione non trasforma il sindacato di legittimità in revisione di merito: la Suprema Corte verifica il travisamento della prova (uso di prova inesistente o risultato di prova oggettivamente diverso), ma non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle risultanze
art. 8, L. n. 46 del 2006
Norma di coordinamento che ha modificato l'art. 606 c.p.p. permettendo più puntuali censure sulla motivazione, senza però estendere il potere di sindacato della Cassazione oltre i limiti tradizionali; utile per inquadrare la disciplina delle deduzioni sul vizio di motivazione
Massime di principio
- In tema di recidiva facoltativa il giudice di merito deve motivare specificamente perché la condotta attuale costituisca prosecuzione significativa di un percorso delinquenziale: una formula generica non è sufficiente
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; può intervenire solo se emerge un travisamento della prova o l'utilizzo di prova inesistente o un risultato oggettivamente diverso da quello effettivo
- L'assenza di documentazione scritta in rapporti tra privati non esclude automaticamente la attendibilità della versione difensiva; tuttavia il giudice può rilevarne l'inattendibilità se adeguatamente motivato
- Se la Corte di cassazione annulla la statuizione sulla recidiva, gli altri profili che dipendono da quella statuizione (es. determinazione della pena, esclusione di attenuanti) sono assorbiti e possono essere rimessi al giudice del rinvio per una decisione coerente
- Nel formulare impugnazioni è utile contestare in modo circostanziato la motivazione della recidiva per ottenere un controllo di legittimità su quel profilo
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