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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11445/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di liquidazione del patrimonio aperta nei confronti di una debitrice sovraindebitata. Nel giudizio di merito la debitrice aveva proposto reclamo avverso il piano di riparto finale, chiedendo anche che un determinato creditore fosse collocato per un importo maggiore rispetto a quello indicato nel riparto. Il Tribunale aveva rigettato il reclamo ritenendo che la debitrice non avesse interesse né legittimazione a far valere un credito altrui e che non avesse dedotto un concreto utilità personale dall’impugnazione, neppure in relazione a eventuali effetti esdebitatori. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 81, 100 e 112 c.p.c. e degli artt. 14-ter e 14-terdecies della legge sul sovraindebitamento, sostenendo: (i) di avere interesse a censurare il corretto svolgimento della procedura e la collocazione del credito di un singolo creditore, anche perché l’esito della contestazione sul passivo avrebbe inciso sulla liquidazione e sull’eventuale ritorno in bonis; (ii) che il tribunale avrebbe errato nel negare l’interesse con riferimento alla futura esdebitazione, trascurando che tale procedura non incide automaticamente sul riparto e che il credito contestato era funzionale al buon esito della liquidazione. Il creditore intimato non si è costituito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui prospettava un interesse solo astratto al corretto svolgimento della procedura, ricordando che l’interesse ad agire deve tradursi in una concreta utilità giuridica derivante dalla rimozione del provvedimento impugnato e non può consistere nella mera aspirazione a una soluzione giuridicamente corretta in astratto. Ha inoltre escluso che la deduzione di un possibile saldo attivo o di effetti futuri e ipotetici fosse idonea a fondare l’interesse. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi del decreto impugnato: il tribunale aveva sì esaminato il possibile interesse collegato agli effetti esdebitatori, ma aveva poi rilevato che tale interesse non risultava dimostrato in concreto nel caso specifico. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    conferma il divieto di far valere in nome proprio un diritto altrui, salvo i casi espressamente previsti dalla legge; il relativo controllo è rilevabile d'ufficio nei limiti del giudicato interno

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire richiede un interesse giuridicamente tutelabile e una concreta utilità processuale, non un interesse astratto o meramente teorico

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma senza incidere sulla decisione, che è stata risolta sul difetto di interesse e sulla mancata attinenza alla ratio decidendi

  • art. 14-ter l. n. 3/2012

    richiamato in relazione alla procedura di liquidazione del patrimonio e al piano di riparto finale; la Corte non ne ricava un automatismo che subordini la distribuzione alla definizione del contenzioso sul passivo

  • art. 14-terdecies l. n. 3/2012

    richiamato in relazione agli effetti dell'esdebitazione; la Corte osserva che l'eventuale utilità connessa a tale fase deve essere concretamente dimostrata nel caso specifico

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve consistere in una utilità concreta e attuale derivante dalla rimozione del provvedimento censurato; non basta l'aspirazione a una decisione corretta in astratto o a un migliore assetto teorico della procedura.
  • La legittimazione a far valere in giudizio una posizione altrui è esclusa dal divieto di sostituzione processuale, salvo espressa previsione di legge.
  • Chi impugna un provvedimento deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della decisione: il motivo è inammissibile se censura profili estranei alla concreta ragione del rigetto.
  • Nei procedimenti di sovraindebitamento, l'eventuale interesse del debitore a contestare il riparto in vista di conseguenze future, come l'esdebitazione, deve essere allegato e provato in modo specifico e non può presumersi in via astratta.
  • La mera possibilità che dall'impugnazione discenda un vantaggio indiretto o futuro non è sufficiente a fondare l'interesse ad agire se l'utilità non è attuale e concretamente perseguibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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