Cassazione Civile, Ordinanza n. 07724/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata in favore della ASL, che aveva applicato una decurtazione tariffaria per gli anni 2010, 2011 e 2012 richiamando l'art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006. La struttura ha chiesto la restituzione delle somme trattenute, sostenendo che lo sconto non fosse dovuto per annualità non coperte dalla previsione normativa. La ASL ha resistito deducendo, da un lato, che lo sconto sarebbe stato pattiziamente accettato nel contratto e, dall'altro, che il credito alla restituzione fosse prescritto. In cassazione la ASL ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della disciplina dei rapporti con le strutture sanitarie convenzionate, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'esistenza di un accordo derogatorio e avesse mal interpretato la clausola contrattuale; con il secondo ha denunciato violazione di norme sulla prova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto non provato il superamento del tetto di spesa e avesse escluso la rilevanza di tale circostanza rispetto alla domanda di restituzione, nonostante la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva interpretato la clausola contrattuale come mero richiamo di stile alla disciplina legale, senza emergere una effettiva volontà delle parti di derogare alla legge e di estendere lo sconto tariffario a periodi non previsti dalla norma; tale ricostruzione non era stata efficacemente smentita con il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e non colpiva la ratio decidendi: la domanda riguardava l'illegittima applicazione dello sconto per annualità non consentite, mentre il preteso superamento del budget non era stato adeguatamente allegato e provato come fatto idoneo a incidere su tale specifico oggetto di lite. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1321 c.c.
Richiamato ai fini della qualificazione del contratto e dell'esistenza dell'accordo tra le parti.
art. 1372 c.c.
Richiamato in relazione alla vincolatività del contratto e alla sua eventuale efficacia derogatoria rispetto alla disciplina legale.
art. 1341 c.c.
Invocato dalla ricorrente nell'ambito della critica all'interpretazione della clausola contrattuale.
art. 1362 c.c. e ss.
Richiamato come parametro di interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto non scalfita la lettura della clausola come clausola di stile.
art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato per i rapporti tra azienda sanitaria e struttura accreditata e per la disciplina dei relativi accordi contrattuali.
art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006
Norma posta a base dello sconto tariffario; la decisione presuppone che lo sconto operi solo nei limiti e per i periodi previsti dalla legge, salvo un effettivo patto contrario.
art. 2967, comma 2, c.c.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in relazione al dedotto superamento del budget.
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare una pretesa pronuncia su oggetto diverso da quello domandato; la Corte ha escluso la violazione perché la questione del budget era estranea al petitum della domanda restitutoria.
art. 2948 c.c.
Eccezione di prescrizione sollevata dalla ASL in giudizio di merito, richiamata nel fatto ma non oggetto di specifica decisione nel provvedimento di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'interpretazione del contratto è infondata quando non dimostra in modo puntuale il contrasto tra i criteri interpretativi applicati dal giudice di merito o non confuta specificamente la lettura della clausola data nella sentenza impugnata.
- Una clausola che si limiti a richiamare la disciplina legale può essere qualificata come clausola di stile se dal complesso del contratto non emerge una reale volontà derogatoria delle parti.
- La deduzione di fatti come il superamento di un budget o di un tetto di spesa deve essere non solo allegata ma anche provata, e deve essere inoltre pertinente rispetto al preciso oggetto della domanda; in mancanza, la censura che sollecita una diversa lettura delle prove è inammissibile in cassazione.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito esamina una circostanza solo come profilo logicamente irrilevante rispetto al petitum e alla causa petendi, senza attribuirle autonoma decisività nel decidere la domanda.
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