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Sentenza

Sentenza del 21/09/2015 n. 1533 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Redditi diversi - Legittimità dell'accertamento del prezzo di cessione con riferimento al valore determinato ai fini dell'imposta di registro - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva determinato il corrispettivo di cessione dell'immobile ai fini IRPEF facendo riferimento al maggior valore attribuito allo stesso immobile ai fini dell'imposta di registro, anche perché l'acquirente aveva aderito al relativo accertamento. Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale automatica trasposizione, sostenendo che il valore definito ai fini dell'imposta di registro non dimostrasse necessariamente il reale prezzo di mercato né il corrispettivo effettivamente percepito.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta non legittima. Non è corretta la coesistenza o sovrapposizione automatica dei metodi di accertamento dell'imposta di registro e dell'IRPEF: l'Ufficio deve provare, nell'ambito dell'accertamento delle imposte dirette, il maggior corrispettivo o reddito imponibile e non può trasferire sul contribuente l'onere di dimostrare un fatto negativo. L'adesione dell'acquirente all'accertamento ai fini dell'imposta di registro non prova che il valore concordato corrisponda al prezzo di mercato o al prezzo effettivamente pagato, potendo dipendere da valutazioni e convenienze soggettive. Ne consegue l'accoglimento della contestazione del contribuente e l'annullamento, o comunque la caducazione, dell'accertamento fondato sul solo valore definito ai fini del registro.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    Il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può essere automaticamente assunto come prova del maggior corrispettivo rilevante ai fini IRPEF.

  • Disciplina IRPEF dei redditi diversi e degli accertamenti tributari

    Nell'accertamento del reddito derivante dalla cessione immobiliare, l'onere di provare il maggior prezzo o il maggior reddito resta a carico dell'Amministrazione finanziaria; non può essere imposto al contribuente di provare un fatto negativo.

Massime di principio

  • Il valore di un immobile definito ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova automatica del prezzo effettivamente pattuito o percepito ai fini IRPEF.
  • L'adesione dell'acquirente a un accertamento di registro non vincola il venditore nell'accertamento delle imposte dirette, perché può derivare da ragioni transattive, economiche o processuali personali.
  • Quando l'Amministrazione contesta un maggior corrispettivo ai fini IRPEF, deve fornire elementi concreti e autonomi che dimostrino la maggiore somma, senza limitarsi a richiamare il valore utilizzato per un'altra imposta.
  • Non è ammissibile invertire l'onere della prova chiedendo al contribuente di dimostrare di non aver ricevuto un prezzo superiore a quello dichiarato.
  • La definizione o l'accertamento relativo a un'imposta non produce necessariamente effetti automatici per tributi diversi, soprattutto quando presupposti, basi imponibili e regole probatorie non coincidono.

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