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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13429/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia secondo i criteri dell'assicurazione generale obbligatoria, invocando l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562/1996 e sostenendo che il tetto dell'80% della retribuzione pensionabile dovesse essere calcolato con i criteri AGO, più favorevoli rispetto a quelli applicati dall'ente previdenziale. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, respingendo l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS sul presupposto che la nuova decadenza introdotta dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, non si applicasse alle pensioni con decorrenza anteriore al 6 luglio 2011. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dal d.l. n. 98/2011, e dell'art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che la decadenza triennale si applichi anche alle pensioni già in godimento alla data di entrata in vigore della norma, con decorrenza da tale data per i rapporti già pendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per le domande di ricalcolo o adeguamento di prestazioni pensionistiche già riconosciute in parte alla data di entrata in vigore dell'art. 38 del d.l. n. 98/2011, la decadenza triennale introdotta da tale disposizione si applica anche ai rapporti già esistenti, ma decorre solo dalla data di entrata in vigore della norma innovativa. In coerenza con la giurisprudenza di legittimità richiamata, la decadenza opera rispetto alle differenze sui ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale, non sull'intero diritto alla prestazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    come modificato dal d.l. n. 98/2011, introduce un termine di decadenza triennale per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito; la norma si applica anche alle prestazioni già liquidate, con decorrenza dalla sua entrata in vigore per i rapporti preesistenti

  • art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    ha novellato l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 introducendo la decadenza triennale; la disciplina è ritenuta applicabile anche ai trattamenti pensionistici già riconosciuti alla data di entrata in vigore, ma senza retrodatare il termine oltre tale data

  • art. 252 disp. att. c.c.

    regola transitoria richiamata per sostenere che, se il fatto iniziale del termine si è verificato prima dell'entrata in vigore della norma, il termine decorre dall'entrata in vigore della disposizione innovativa

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotta dall'INPS

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996

    norma applicata nei gradi di merito per la riliquidazione della pensione secondo il criterio più favorevole tra quello del fondo elettrici e quello calcolato con il metodo AGO

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    richiamato nel contesto della riforma del 2011 per la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati dovuti a seguito di pronuncia giudiziale o riliquidazione

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta introduce ex novo un termine di decadenza per azioni relative a prestazioni già in parte riconosciute, essa si applica anche ai rapporti in corso, ma il termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e non da un momento anteriore.
  • Nelle controversie previdenziali sul ricalcolo di trattamenti pensionistici già liquidati, la decadenza non incide necessariamente sull'intero diritto alla prestazione, ma può colpire soltanto le differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio anteriore alla domanda giudiziale.
  • L'interpretazione della disciplina decadenziale deve bilanciare l'esigenza di sollecitare l'esercizio dell'azione con la tutela dell'affidamento del pensionato, evitando effetti retroattivi incompatibili con la natura della modifica normativa.
  • L'atto che impedisce la decadenza è la proposizione della domanda giudiziale, quando la norma richiede l'azione in giudizio entro il termine previsto.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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