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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18751/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva respinto la domanda di riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento per associazione a delinquere transnazionale (favoreggiamento immigrazione clandestina, tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione). Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., deducendo l'insussistenza della colpa grave posto che era stato successivamente assolto; sostiene che la Corte non abbia dimostrato come gli elementi acquisiti giustificassero l'applicazione della misura cautelare e contesta la valorizzazione della convivenza con la promotrice del sodalizio e di alcune intercettazioni, anche in presenza di dichiarazioni delle persone offese che escludevano il suo coinvolgimento.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale, nel giudizio di riparazione, abbia valutato correttamente e autonomamente i profili richiesti dall'art. 314 c.p.p., applicando il parametro della colpa grave in senso oggettivo (id quod plerumque accidit). La Corte ha condiviso la valutazione secondo cui, pur non ravvisandosi responsabilità penale, il comportamento del ricorrente (convivenza con la promotrice del sodalizio e conversazioni intercettate che facevano ritenere fosse a conoscenza dello sfruttamento) ha concorso colposamente e in modo decisivo a determinare la misura cautelare, configurando una connivenza passiva o contiguità con ambienti criminali tale da escludere l'indennizzo. Il silenzio in sede di interrogatorio non è stato ritenuto determinante perché la decisione si fonda soprattutto sulla contiguità e sulla condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è stata interpretata nel senso che il riconoscimento dell'indennizzo può essere escluso se la custodia cautelare è stata determinata da dolo o colpa grave dell'interessato. La colpa grave rilevante è oggettiva e consiste in una condotta macroscopicamente negligente o imprudente che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa avere determinato la prevedibile interferenza dell'autorità giudiziaria.

  • Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Richiamata per spiegare l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale: il giudice della riparazione valuta ex ante e autonomamente se la condotta dell'interessato abbia costituito il presupposto che ha ingenerato la falsa apparenza di configurabilità di un illecito penale, senza valutare la sussistenza del reato.

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro e altri)

    Richiamata per ribadire che il giudice della riparazione ha piena e ampia libertà nella valutazione del materiale probatorio del processo per stabilire l'esistenza o l'esclusione del diritto alla riparazione.

  • Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021

    Citata per affermare che la colpa grave ostativa all'indennizzo può consistere anche in un atteggiamento di connivenza passiva, quando detta condotta sia indice di omissione di doveri di solidarietà, tolleranza del reato o abbia rafforzato la volontà criminale, se il soggetto era a conoscenza dell'attività illecita.

  • Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018

    Richiamata per il principio secondo cui nei reati associativi la contiguità a ambienti criminali può integrare la condizione ostativa della colpa grave al riconoscimento dell'indennizzo.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e 'ex ante' sulla esistenza di dolo o colpa grave.
  • La colpa grave rilevante per l'esclusione dell'indennizzo è un concetto oggettivo: si valuta la prevedibilità, secondo l'id quod plerumque accidit, della condotta rispetto alla possibilità che questa determini l'intervento coercitivo dell'autorità.
  • Comportamenti di contiguità o connivenza (anche passiva) con ambienti criminali possono integrare la colpa grave quando siano oggettivamente idonei a favorire o rendere possibile la consumazione del reato o a rafforzare la volontà criminale.
  • Nel giudizio di riparazione si possono valorizzare elementi come convivenza con soggetti ritenuti promotori del sodalizio e intercettazioni che dimostrino conoscenza di condizione di sfruttamento; tali elementi possono giustificare il rigetto della domanda di indennizzo.
  • Il diritto alla riparazione va valutato con criteri autonomi rispetto al processo penale: il giudice non giudica la colpevolezza penale ma verifica se la condotta abbia oggettivamente contribuito a determinare la misura cautelare.
  • Il silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio non costituisce di per sé motivo decisivo: la decisione si fonda sulla complessiva valutazione della contiguità e delle condotte.

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