Sentenza n. 3584/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 801/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione della lista "Donne e Diritti" dalla competizione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, nonché sentenza del TAR Calabria n. 801/2026 che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (commissione elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione elettorale circondariale aveva escluso la lista per tre ragioni: i moduli contenenti le sottoscrizioni erano composti da più fogli uniti soltanto mediante nastro adesivo, senza numerazione, timbri o firme di congiunzione; la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco non indicava le liste collegate; le dichiarazioni di accettazione delle candidature a consigliere comunale non indicavano la specifica lista di riferimento. Gli appellanti hanno dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960, dell'art. 72 d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18 l. n. 241/1990, nonché dei principi di strumentalità delle forme e favor partecipationis. Hanno sostenuto che l'unione mediante nastro adesivo rendesse i moduli un unico fascicolo materiale e garantisse la genuinità delle sottoscrizioni; che la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco, completa dell'indicazione delle liste collegate, fosse presente nel fascicolo relativo a un'altra lista e potesse essere acquisita; che le dichiarazioni dei candidati consiglieri, pur prive dell'indicazione della lista nella singola pagina, fossero materialmente inserite nel fascicolo della lista; e che le irregolarità avrebbero dovuto essere sanate mediante il potere previsto dall'art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960. È stata inoltre prospettata una disparità di trattamento rispetto alla posizione di un'altra candidata, la cui dichiarazione era stata ritenuta regolare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla documentazione per la raccolta delle sottoscrizioni, ha ritenuto insufficiente l'unione dei fogli mediante semplice nastro adesivo trasparente, in assenza di timbri o firme di congiunzione. L'adempimento non ha natura meramente formale, perché deve garantire sia la consapevolezza dei sottoscrittori circa la lista e i candidati sostenuti, sia la possibilità per la Commissione di effettuare un controllo immediato e inequivoco sulla base del solo documento depositato. La dichiarazione dell'autenticatore prodotta successivamente non può sanare il vizio, poiché la regolarità deve sussistere al momento del deposito e non sono ammesse integrazioni postume prive di base normativa. Quanto alle dichiarazioni di accettazione delle candidature, il Collegio ha ritenuto essenziale l'indicazione della specifica lista, quale elemento della manifestazione espressa di volontà del candidato. Tale volontà non può essere ricostruita ex post attraverso l'inserimento del nominativo nel fascicolo della lista, la contestuale presentazione della documentazione o dichiarazioni del soggetto autenticatore, trattandosi di elementi estrinseci rispetto all'atto separato di accettazione. La censura sulla disparità di trattamento è stata ritenuta non utile, poiché gli appellanti non avevano dimostrato la legittimità della situazione assunta come termine di paragone. Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 è stato interpretato in senso residuale, limitato alla regolarizzazione di aspetti marginali e immediatamente sanabili, senza possibilità di colmare lacune concernenti elementi essenziali della presentazione della lista o dell'accettazione della candidatura. Il motivo relativo alla mancata allegazione della dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco è stato assorbito, essendo già sufficienti gli altri vizi a giustificare l'esclusione. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960
I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
La disciplina delle sottoscrizioni tutela sostanzialmente la consapevolezza degli elettori e la verificabilità immediata della lista sostenuta; i fogli separati devono essere collegati in modo sostanziale e documentale, non mediante mera unione materiale priva di timbri o firme di congiunzione.
art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960
La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite
Il potere di ammettere nuovi documenti e modificazioni è utilizzabile in via residuale per la mera regolarizzazione di aspetti marginali e immediatamente sanabili; non consente di colmare lacune sostanziali né di effettuare ricostruzioni postume di elementi essenziali.
art. 72 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dagli appellanti in relazione alla documentazione di candidatura e al collegamento tra candidato sindaco e liste; il richiamo non conduce all'accoglimento dell'appello.
art. 18 l. n. 241/1990
Richiamato dagli appellanti per sostenere l'acquisibilità della documentazione già presente presso l'amministrazione; il principio non consente di sostituire o integrare postumamente una manifestazione essenziale di volontà elettorale.
Massime di principio
- Nella presentazione delle liste elettorali, le modalità di collegamento dei fogli contenenti le sottoscrizioni devono consentire, sulla base del documento depositato, di verificare immediatamente e inequivocabilmente l'unitarietà dell'atto e la riferibilità delle firme alla specifica lista e ai relativi candidati; la mera unione mediante nastro adesivo, in assenza di timbri o firme di congiunzione, non è sufficiente quando non assicura tale funzione.
- La regolarità della documentazione elettorale deve essere valutata al momento del deposito, in ragione della celerità del procedimento e della parità di trattamento tra candidati; non hanno efficacia sanante le dichiarazioni successive dell'autenticatore o altri elementi formati ex post.
- L'accettazione della candidatura è una manifestazione autonoma ed espressa di volontà. L'indicazione della specifica lista costituisce elemento sostanziale quando richiesta dalla disciplina elettorale e non può essere desunta successivamente dall'inserimento del nominativo nel fascicolo della lista, dalla contestuale presentazione di altri documenti o da dichiarazioni estrinseche.
- Nel procedimento elettorale i requisiti formali prescritti per la presentazione delle candidature possono avere contenuto sostanziale e non sono automaticamente soggetti ai generali principi di dequotazione dei vizi formali e di strumentalità delle forme.
- Il potere di regolarizzazione previsto dall'art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 ha portata residuale e può riguardare soltanto irregolarità marginali, immediatamente sanabili e prive di dubbi sul contenuto sostanziale dell'atto; non può essere utilizzato per integrare elementi essenziali mancanti o per ricostruire postumamente la volontà dei sottoscrittori o dei candidati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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