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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05673/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi sollecitavano una rivalutazione delle prove e degli indizi, attività riservata al giudice di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile di due addebiti: porto di arma in relazione a un'area che egli assumeva dover essere qualificata come pertinenza della propria abitazione temporanea, e resistenza a pubblico ufficiale, che secondo la sua prospettazione sarebbe stata solo passiva, con l'urto successivo al carabiniere avvenuto in modo colposo e senza dolo. I motivi di ricorso sono stati qualificati dalla Corte come meri tentativi di ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta nei giudizi di merito, censura non consentita in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    Richiamato solo indirettamente nel riferimento alla resistenza a pubblico ufficiale; non vi è una specifica interpretazione della norma, ma la doglianza difensiva viene ritenuta incentrata su una diversa lettura dei fatti e dell'elemento soggettivo.

  • art. 625 c.p.

    Non citato espressamente nel testo; il reato di porto dell'arma è menzionato in forma descrittiva senza indicazione normativa. Campo non valorizzato come norma citata.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli indizi, perché il controllo della Corte di cassazione riguarda soltanto la tenuta logico-giuridica della motivazione.
  • Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella accolta dal giudice di merito sono inammissibili se non evidenziano un vizio motivazionale riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità.
  • La qualificazione del fatto come condotta dolosa o colposa, quando contestata in cassazione, non può essere rivista mediante una mera rivalutazione del compendio istruttorio, ma solo denunciando un effettivo deficit argomentativo della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, secondo legge, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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