Cassazione Penale, Sentenza n. 27748/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati (art. 497-bis e 497-ter) e aveva condannato per ricettazione (art. 648 c.p.). La difesa ha dedotto violazione di legge (art. 606, lett. b c.p.p.) sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come reato speciale ai sensi dell'art. 497-ter c.p. (principio di specialità rispetto alla ricettazione), ha chiesto l'annullamento in punto di pena perché, a suo dire, tutti i reati sarebbero estinti per prescrizione se venisse esclusa la ricettazione, e ha censurato la motivazione della Corte d'appello richiamando precedenti (tra cui la sentenza n. 26042/2019) ritenuti favorevoli alla tesi difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi della specialità tra art. 497-ter e art. 648 c.p., affermando che le due fattispecie tutelano beni giuridici differenti (fede pubblica e circolazione di cose provenienti da reato) e descrivono condotte diverse (il possesso di cose provenienti da delitto caratterizza la ricettazione mentre l'art. 497-ter contempla anche la falsificazione o il possesso di segni distintivi contraffatti indipendentemente dalla provenienza). Ha confermato che il reato di ricettazione contestato (fatti del 21/8/2014) non era prescritto alla data della pronuncia, tenuto conto degli eventi interruttivi, e ha escluso vizi di motivazione nella sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Delitto di ricettazione: la norma tutela l'interesse a impedire la circolazione di cose provenienti da reato; la Corte ha ritenuto che richiede la provenienza delittuosa della res e descrive una fattispecie strutturalmente distinta dall'art. 497-ter.
art. 497-ter cod. pen.
Sanziona il possesso e la fabbricazione di segni distintivi contraffatti (es. placca o paletta delle forze di polizia); la Corte ha osservato che tutela la fede pubblica e può ricomprendere fatti in cui il segno è direttamente falsificato dal possessore, senza richiedere provenienza delittuosa.
art. 497-bis cod. pen.
Norma richiamata nel procedimento originario ma i relativi reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte di appello.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Ground di impugnazione utilizzato per lamentare violazione o erronea applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 611, comma 1-bis c.p.p. e norme correlate sul procedimento scritto
art. 611, comma 1-bis c.p.p.; d.l. n. 137/2020 e successive conversioni e proroghe
Richiamate in relazione alla mancata richiesta di trattazione orale e al trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; non hanno inciso sul merito della decisione.
Massime di principio
- Il principio di specialità richiede una reale sovrapposizione degli elementi costitutivi: non è sufficiente che due reati riguardino materiali o strumenti simili, bisogna verificare identità o inclusione degli elementi essenziali della fattispecie più grave nella fattispecie supposta speciale.
- Art. 648 c.p. (ricettazione) e art. 497-ter c.p. (segni distintivi contraffatti) tutelano beni diversi e descrivono condotte diverse; perciò normalmente non sussiste rapporto di specialità tra le due norme.
- La qualificazione del fatto dipende dall'analisi strutturale degli elementi normativi (provenienza della cosa per la ricettazione; possibile falsificazione diretta per l'art. 497-ter): il difensore deve provare che tutti gli elementi della norma speciale sono presenti per ottenere la prevalenza.
- Prima di chiedere la riqualificazione in sede di impugnazione è importante valutare la giurisprudenza consolidata: la Corte di Cassazione ha già affermato la concorrenza possibile tra ricettazione e reati legati a documenti o segni falsi quando le condotte sono diverse.
- Sul punto della prescrizione, occorre verificare gli eventuali atti interruttivi o estintivi: la mera data del fatto non determina automaticamente la prescrizione se intervenuti eventi che sospendono o interrompono il decorso del termine.
- Le censure generiche sulla motivazione sono deboli: per risultare fondate devono indicare specifici profili di illogicità o contraddittorietà nella valutazione probatoria o nella ricostruzione giuridica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27516/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27521/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27522/2024 del 11/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →