Sentenza n. 2545/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del giudice ordinario che disponevano l’accredito di complessivi 1.500 euro mediante carta docente o analoghi buoni elettronici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso cumulativo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Marsala n. 840/2023, relativa all’accredito di 500 euro mediante carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, e alla sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione lavoro, n. 440/2025, relativa al pagamento di 1.000 euro mediante carta docente o analoghi buoni elettronici per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante il passaggio in giudicato delle sentenze, la rituale notificazione all’amministrazione e la documentazione dei titoli esecutivi. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha eccepito l’avvenuto adempimento. In via preliminare, il TAR ha esaminato l’ammissibilità del cumulo delle domande di ottemperanza relative a più titoli giudiziali, proposte dal medesimo ricorrente contro la medesima amministrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, affermando che, nell’azione di ottemperanza a sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il cumulo è consentito quando le pretese siano soggettivamente connesse, cioè azionate dallo stesso soggetto contro la stessa amministrazione e fondate su una pluralità di titoli esecutivi. Nel merito, ha accertato che le sentenze contenevano condanne pecuniarie, erano passate in giudicato, erano state ritualmente notificate al Ministero e non risultava adempiuto quanto disposto. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione ai giudicati entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari su istanza della parte. Il commissario non ha diritto a compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, secondo quanto ritenuto dal TAR. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha infine trasmesso la sentenza alla Segreteria generale per le valutazioni relative all’eventuale recupero del duplice contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, anche quando riguardino diritti soggettivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e disporre misure sostitutive.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La previsione sull’assenza di un compenso ulteriore per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicato analogicamente quanto alla gratuità dell’attività del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nell’azione di ottemperanza relativa a sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, è ammissibile il ricorso cumulativo proposto dal medesimo soggetto contro la medesima amministrazione quando le domande siano fondate su una pluralità di titoli esecutivi soggettivamente connessi.
- Il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza del giudice ordinario quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice e risulti documentalmente l’inadempimento.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione obbligata, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- La concentrazione in un unico giudizio di più pretese creditorie soggettivamente connesse tutela anche l’interesse dell’amministrazione, evitando la proliferazione di procedimenti e dei relativi costi processuali e commissariali.
- Il principio secondo cui il commissario ad acta non percepisce un compenso ulteriore, fondato sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicato analogicamente anche a giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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