Cassazione Penale, Sentenza n. 7893/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per presunta violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n.74/2000 e dell'art. 42 c.p., censurando inesistenza o insufficienza della motivazione: deduceva l'assenza del dolo per grave stato di crisi delle società (tentativi di procedure concorsuali, piani di rientro, versamenti e conferimenti personali) e attribuiva l'insuccesso delle iniziative alla responsabilità di professionisti incaricati; inoltre contestava la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000 in quanto i beni sarebbero già appartenuti alla massa fallimentare, e eccepiva la prescrizione del reato relativo all'annualità 2013, maturata il 27/6/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo la motivazione della Corte d'appello adeguata e non viziata. Ha confermato implicitamente la valutazione del dolo: le scelte imprenditoriali di privilegiare altri pagamenti rispetto ai debiti tributari, l'insufficienza di versamenti concreti rispetto all'esposizione complessiva e l'assenza di documentazione sui presunti conferimenti personali erano elementi idonei a sostenere il reato di cui all'art. 10-ter. Quanto alla confisca ex art. 12-bis, la Corte ha ricordato il carattere obbligatorio della misura e che le questioni relative alla concreta individuazione dei beni soggetti a confisca attengono alla fase esecutiva. La Corte ha inoltre rilevato che, essendo il ricorso inammissibile e la prescrizione relativa al 2013 maturata il 27/6/2022 dopo la sentenza di appello, si verifica l'estinzione del reato per prescrizione nella fattispecie. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter
Ritenuto applicabile per il reato di omesso versamento; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il dolo generico in presenza di scelte aziendali che privilegiano altri pagamenti rispetto all'Erario; la Cassazione ha condiviso tale valutazione
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
La confisca prevista dall'art. 12-bis è obbligatoria a seguito di condanna per i delitti del decreto («è sempre ordinata»); questioni sulla concreta appartenenza dei beni devono essere risolte in sede esecutiva e non in cassazione
codice penale, art. 42
Richiamato nella doglianza del ricorrente (sull'elemento soggettivo); la Corte ha escluso la validità dell'argomento difensivo secondo cui la crisi aziendale escluderebbe il dolo
legge fallimentare, artt. 182-bis e 186-ter
artt. 182-bis e 186-ter L. fall.
Richiamati come atti e strumenti che le società avevano attivato per la ristrutturazione del debito; l'attivazione di tali procedure non è sufficiente di per sé ad escludere responsabilità penale se non si concretizzano effettive azioni idonee a eliminare l'elemento soggettivo del reato
codice di procedura penale, art. 444
Citato per spiegare che la confisca prevista dal d.lgs. n.74/2000 segue automaticamente alla sentenza di condanna o applicazione della pena ex art. 444
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per motivare l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile senza colpa
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sent. Corte Cost. n.186/2000
Richiamata per affermare che, in assenza di colpa nella proposizione del ricorso, l'inammissibilità comporta comunque l'imposizione delle spese e della sanzione pecuniaria alla luce dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La mera crisi aziendale e l'avvio di procedimenti concorsuali (domande di concordato, ristrutturazioni) non escludono automaticamente il dolo tributario: occorre valutare la concretezza degli impegni e dei versamenti effettuati rispetto all'esposizione debitoria complessiva
- L'affermazione di responsabilità penale per omesso versamento IVA può essere supportata dalla dimostrazione che l'imprenditore ha operato una scelta imprenditoriale consistente nel privilegiare altri pagamenti rispetto all'Erario, anche se motivata dalla crisi
- La confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000 è obbligatoria in caso di condanna per i reati del decreto; le questioni relative alla effettiva disponibilità o appartenenza dei singoli beni devono essere sollevate e valutate nella fase esecutiva
- La documentazione probatoria sui versamenti e sui conferimenti personali è fondamentale: enunciazioni o obblighi di versamento non comprovati documentalmente hanno scarso valore probatorio
- Se un ricorso di cassazione è dichiarato inammissibile e la prescrizione di un reato matura dopo la sentenza di appello, l'inammissibilità può comportare l'estinzione del reato per prescrizione nella fattispecie; tuttavia ogni valutazione temporale va verificata caso per caso
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