Regolamento (UE) 2025/152
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/152 della Commissione, del 29 gennaio 2025, relativo all’autorizzazione della tintura di Schisandra ottenuta da Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. e della tintura di ginseng ottenuta da Panax ginseng C.A.Mey. come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a determinate condizioni, due additivi organolettici a base vegetale già noti nel sistema degli additivi per mangimi: la tintura di Schisandra e la tintura di ginseng. La Commissione si fonda sui pareri EFSA e stabilisce limiti di impiego raccomandati, requisiti di etichettatura e misure di tutela per gli utilizzatori. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte prodotte secondo la disciplina previgente.
Autorizzazione come additivi per mangimi della tintura di Schisandra e della tintura di ginseng per determinate specie animali, con relative condizioni d’uso ed etichettatura
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato, uso ed etichettatura degli additivi per mangimi costituiti da tintura di Schisandra ottenuta da Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. e da tintura di ginseng ottenuta da Panax ginseng C.A.Mey. L’autorizzazione riguarda gli additivi classificati nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", destinati rispettivamente a cavalli, cani, gatti e pollame, con condizioni specifiche per l’impiego nei mangimi completi e nelle premiscele. Restano esclusi l’uso nell’acqua di abbeveraggio e, per effetto delle domande ritirate, alcune destinazioni inizialmente richieste per tutte le specie animali.
Autorizzazione della tintura di Schisandra e della tintura di ginseng come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/152 della Commissione autorizza due additivi di origine vegetale, già noti nel sistema degli additivi per mangimi, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003. La decisione si fonda sui pareri scientifici EFSA del marzo 2024 e definisce condizioni d’uso, limiti raccomandati, requisiti di etichettatura e misure di sicurezza per gli utilizzatori.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Le due tinture erano già autorizzate senza limite di durata in forza della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti. A seguito delle domande presentate ai sensi degli articoli 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA ha concluso che la tintura di Schisandra è sicura per cavalli, cani, gatti e pollame entro specifiche concentrazioni massime, mentre la tintura di ginseng è sicura per cavalli, cani e gatti al livello proposto; entrambe non comportano rischi ambientali rilevanti e non richiedono ulteriore dimostrazione di efficacia, trattandosi di aromatizzanti.
Ambito di applicazione e specie interessate
L’autorizzazione riguarda la tintura di Schisandra ottenuta dal frutto di Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. e la tintura di ginseng ottenuta dalle radici di Panax ginseng C.A.Mey., entrambe in forma liquida e classificate nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti. L’allegato specifica le specie destinatarie: per Schisandra, cani, cavalli e pollame; per ginseng, cavalli, cani e gatti. Il testo non consente l’uso nell’acqua di abbeveraggio, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non prevede l’autorizzazione degli aromatizzanti in tale matrice.
Condizioni di composizione, analisi e impiego
Per la tintura di Schisandra l’allegato descrive una tintura ottenuta dal frutto essiccato tramite estrazione con miscela acqua/etanolo, pressatura e filtrazione; il tenore di materia secca non deve superare il 4% e la somma di schisandrina e deossischisandrina deve collocarsi tra 0,01% e 0,15%. Per la tintura di ginseng, ottenuta dalle radici di Panax ginseng C.A.Mey. con procedimento analogo, il tenore di materia secca non deve superare il 6% e la somma di ginsenoside Rg1 e ginsenoside Rb1 deve essere compresa tra 0,01% e 0,5%. In entrambi i casi il metodo di analisi è la HPLC-UV per i rispettivi marcatori fitochimici.
Etichettatura e limiti raccomandati
L’allegato non fissa un tenore massimo vincolante in senso stretto, ma richiede l’indicazione del tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12%. Per Schisandra sono indicati valori diversi a seconda della specie o categoria animale, mentre per il ginseng sono previsti valori distinti per cavalli, cani e gatti. Inoltre, se il livello di uso riportato in etichetta della premiscela comporta il superamento dei tenori massimi raccomandati, devono figurare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva. Devono anche essere riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico nelle istruzioni d’uso.
Sicurezza degli utilizzatori e misure preventive
La Commissione richiama l’esigenza di misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi; ove ciò non basti, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. L’EFSA qualifica entrambe le sostanze come irritanti e sensibilizzanti, giustificando così l’obbligo di gestione del rischio per gli addetti.
Misure transitorie e periodo di autorizzazione
L’articolo 2 introduce un regime transitorio per gli additivi, le premiscele e i mangimi prodotti ed etichettati secondo le norme previgenti, consentendone l’immissione sul mercato e l’uso fino a esaurimento delle scorte esistenti entro i termini fissati. L’allegato indica inoltre che il periodo di autorizzazione termina il 19 febbraio 2035 per entrambe le sostanze. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni specificate nell’allegato. L’autorizzazione è quindi limitata alle specie e ai livelli d’impiego ivi indicati.
Limiti di specie e tenori massimi raccomandati
L’allegato prevede, per la tintura di Schisandra (numero di identificazione 2b61281-t), l’uso per cani, cavalli e pollame, con indicazioni di tenore massimo raccomandato nella razione completa (12% di umidità) pari a 12 mg/kg per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione; 18 mg/kg per tutte le specie di pollame destinate alla produzione di uova o alla riproduzione; 16 mg/kg per tacchini da ingrasso; 47 mg/kg per cavalli e gatti; 56 mg/kg per cani. Per la tintura di ginseng (numero di identificazione 2b318-t) sono previsti i seguenti tenori massimi: 48 mg/kg per cavalli; 228 mg/kg per cani; 162 mg/kg per gatti.
Divieto di impiego nell’acqua di abbeveraggio
Il considerando (5) chiarisce che il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’uso di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio; pertanto il richiedente non ottiene l’autorizzazione richiesta per tale modalità di somministrazione e l’uso nell’acqua non è consentito.
Condizioni tecniche di impiego e premiscele
Per entrambe le sostanze l’allegato richiede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Devono essere indicate nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se i livelli d’uso indicati in etichetta delle premiscele comportano il superamento dei tenori massimi raccomandati, devono essere riportati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori degli additivi e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. L’EFSA qualifica entrambe le sostanze come irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti cutanei e respiratori.
Base scientifica e valutazione di sicurezza
Nei considerando la Commissione richiama i pareri EFSA del 12 e 13 marzo 2024, che concludono per la sicurezza delle sostanze per le specie autorizzate e per i consumatori alle condizioni proposte, nonché per l’assenza di rischi ambientali significativi. L’EFSA ha inoltre ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, dato il carattere aromatico delle sostanze e la loro funzione sostanzialmente identica a quella svolta negli alimenti.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte: 1) degli additivi e delle premiscele prodotti ed ეტichettati prima del 19 agosto 2025 secondo le norme previgenti, fino al 19 febbraio 2025? No, il testo prevede che tali prodotti possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte; 2) dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 19 febbraio 2025; 3) dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 febbraio 2025.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 19 febbraio 2035 per entrambe le sostanze.
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