Sentenza del 19/01/2017 n. 508 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese - Differimento quinquennale degli effetti - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese. In particolare, si doveva stabilire se la regola secondo cui l'estinzione della società, prevista dall'art. 2495 c.c., produce effetti trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione avesse natura esclusivamente processuale oppure incidesse direttamente sull'esistenza sostanziale della società ai fini dei rapporti giuridici e tributari.
La decisione
La sentenza ha affermato che l'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 opera su un piano sostanziale e non meramente procedurale. Pertanto, nei casi previsti dalla norma, la cancellazione della società non determina immediatamente la sua estinzione sostanziale nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri soggetti interessati, poiché gli effetti estintivi sono differiti per cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Il testo fornito non indica ulteriori dettagli sul dispositivo concreto, né specifica le parti vittoriose.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
L'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La disposizione stabilisce un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società e opera sul piano sostanziale, non soltanto su quello processuale.
Art. 2495 c.c.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione dal registro delle imprese i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci.
La norma disciplina l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese; il d.lgs. 175/2014 introduce, per i casi previsti, il differimento quinquennale degli effetti estintivi.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta necessariamente l'immediata cessazione di ogni effetto giuridico: occorre verificare se trovi applicazione il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014.
- Il differimento quinquennale ha natura sostanziale: durante tale periodo la società può essere considerata ancora esistente nei rapporti rilevanti, in particolare nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- La regola non è automaticamente applicabile a qualsiasi controversia: bisogna verificare la data e le modalità della cancellazione, la richiesta di cancellazione e la natura del rapporto giuridico coinvolto.
- In situazioni analoghe, la mera cancellazione dal registro non è sufficiente per sostenere l'immediata estinzione della società; è necessario considerare la disciplina speciale eventualmente applicabile e il decorso dei cinque anni.
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