Cassazione Penale, Sentenza n. 9972/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per estorsione aggravata (capo A), tentata estorsione aggravata (capo C, originariamente sequestro a scopo di estorsione) e, per Gambacurta Franco e Cotugno Emilio, lesioni (capo B), tutte aggravate dall'art. 416-bis.1 c.p. Le censure principali riguardavano: 1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa Joanna Buczkowska per vizi procedurali; 2) la necessità di derubricare le condotte nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) sostenendo che l'azione fosse finalizzata al recupero di somme spettanti al titolare del circolo; 3) la mancata e/o insufficiente motivazione circa l'aggravante del cd. "metodo mafioso"; 4) insufficienza probatoria e vizi valutativi sulla partecipazione concorsuale di alcuni imputati (videoriprese, intercettazioni, testimonianze); 5) censure sul trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e determinazione dell'aumento per continuazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha: 1) dichiarato estinti i reati nei confronti di Cotugno Emilio per sopravvenuta morte, annullando senza rinvio la sentenza per questo imputato; 2) dichiarato inammissibili gli altri ricorsi (Gambacurta Franco, Canini Federica, Ciampa Massimo, Gambacurta Valerio, Mezzatesta Maurizio) e quindi confermato, nella sostanza, le valutazioni di merito. In particolare la Corte ha ritenuto: le censure sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni della Buczkowska aspecifiche e non idonee in cassazione; infondati i tentativi di derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché gli imputati agirono sulla base di sospetti non accertati e con modalità violente e intimidatorie; correttamente qualificata e motivata l'aggravante del "metodo mafioso" sulla base di minacce, costrizioni e condotte volte a riaffermare il controllo del territorio; sufficienti le prove (intercettazioni, videoriprese, dichiarazioni) a sostenere la responsabilità concorsuale di diversi imputati; legittimo il trattamento sanzionatorio, compreso il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione dell'aumento per continuazione. Sono state imposte spese processuali, una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende e la condanna in solido alla rifusione delle spese della parte civile come liquidato.
Norme richiamate
art. 64 cod. proc. pen.
Richiamato nelle contestazioni sull'utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa: la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e ha valutato che, anche escludendo certe dichiarazioni, il resto del compendio probatorio giustificava il convincimento di colpevolezza.
art. 210 cod. proc. pen.
Riferito alle formalità probatorie per testi o indagati-testimoni: la Corte ha ritenuto non idonea la censura difensiva relativa a presunte nullità, per carenza di specificazione dell'incidenza sulle risultanze probatorie complessive.
art. 393 cod. pen.
La Corte ha escluso la derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni: chi agisce con violenza su semplici sospetti, senza accertamento della responsabilità, non può legittimamente esercitare un 'diritto' che giustifichi la condotta; la repressione e le indagini spettano all'autorità pubblica.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante cd. "metodo mafioso" è stata ritenuta applicabile sulla base di diverse modalità intimidatorie e della finalità di controllo del territorio e assoggettamento: minacce gravi (anche ai familiari), uso della forza intimidatoria derivante dall'appartenenza o vicinanza a strutture criminali sono stati ritenuti sufficienti a configurarla.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato indirettamente in relazione al diniego delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto la personalità negativa e il ruolo nei fatti incompatibili con il riconoscimento del beneficio.
artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello; pertanto argomenti nuovi o non sollevati tempestivamente risultano inammissibili salvo eccezioni tassative.
art. 616 cod. proc. pen.
Usato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- In ipotesi di violenza esercitata su sospetti non previamente accertati, la fattispecie rilevante è l'estorsione (eventualmente tentata) e non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: i privati non possono sostituirsi all'autorità giudiziaria per il recupero di presunti crediti o beni.
- Per far dichiarare inutilizzabili dichiarazioni testimoniali in cassazione è necessario dimostrare specificamente l'incidenza che l'espunzione avrebbe sul giudizio di colpevolezza (pacchetto probatorio residuo sufficiente o no); censure aspecifiche sono inammissibili.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche sulla base di un insieme di elementi indiziari (minacce gravi, costrizioni che colpiscono i familiari, finalità di controllo del territorio e intimidazione) se adeguatamente motivati dai giudici di merito.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle valutazioni di merito è molto limitato: la cosiddetta "doppia conforme" (decisioni di primo e secondo grado coerenti) restringe ulteriormente l'ambito di rinnovamento della decisione salvo macroscopici travisamenti probatori evidenziabili con chiarezza.
- Questioni non sollevate in appello difficilmente sono ammesse in cassazione; chi impugna deve altresì confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza di appello e dimostrare la rilevanza degli elementi impugnati.
- La morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza rispetto a quel soggetto.
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