Sentenza n. 5581/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente e, per l’effetto, per l’ordine alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore del ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d’urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell’atto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio di distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'avvio della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e mancata fissazione dell'appuntamento presso l'ambasciata italiana in Pakistan
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per accertare l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione sia rispetto all'avvio sia rispetto alla definizione del procedimento per il rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studio. In particolare, lamentava il rifiuto dell'ambasciata italiana in Pakistan di fissare un appuntamento necessario per presentare la domanda, dopo la preiscrizione universitaria, chiedendo al giudice di ordinare all'amministrazione di fissare l'appuntamento entro un termine breve e di concludere successivamente la procedura. Nelle more del giudizio l'appuntamento è stato concesso. Le ulteriori domande dirette a ottenere l'ordine di conclusione del procedimento con rilascio del visto, o comunque entro un termine breve, sono state proposte tardivamente e, secondo il giudice, senza un'adeguata procura speciale; inoltre, al momento della proposizione del ricorso non era ancora decorso il termine di 90 giorni per provvedere, decorrente dalla presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla mancata fissazione dell'appuntamento, poiché l'amministrazione lo ha concesso durante il giudizio, realizzando quanto richiesto dal ricorrente. Il giudice ha precisato che il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione della domanda di visto, resa possibile dall'appuntamento, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di fissare celermente l'appuntamento richiesto dall'interessato. Sono state invece dichiarate inammissibili le ulteriori domande volte a ottenere il rilascio del visto o l'ordine di concludere il procedimento entro un termine breve: esse non erano comprese nella procura speciale e, quanto alla domanda formulata nella nota dell'8 marzo 2026, erano state proposte tardivamente e senza notifica; inoltre, alla data del ricorso non era ancora iniziato il termine di 90 giorni per provvedere. Le spese sono state compensate in ragione dell'ingente flusso di domande gravante sull'ambasciata e della reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; prima di tale momento non è maturato il termine per la conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione consolare non fissa l'appuntamento necessario per presentare una domanda di visto, il richiedente può agire contro il silenzio per ottenere l'effettiva possibilità di formalizzare la domanda.
- Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda e non dalla precedente richiesta di appuntamento; prima della presentazione della domanda non può essere ordinata la conclusione del relativo procedimento per decorso del termine procedimentale.
- Se, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione fissa l'appuntamento richiesto, la domanda relativa all'inerzia su tale specifico adempimento diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- Le domande dirette a ottenere il rilascio del titolo o la conclusione del procedimento, non comprese nella procura speciale conferita per il giudizio relativo alla mancata convocazione e non ritualmente proposte, sono inammissibili.
Come è indicizzato
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