Cassazione Civile, Ordinanza n. 22297/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di pagamento per omesso versamento di rate di acconto dell’accisa relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, irrogando anche la sanzione per tardivo/omesso versamento. A seguito della dichiarazione di consumo del 2015 risultava un credito in favore della società contribuente, che veniva compensato con il debito residuo. La contribuente aveva impugnato l’atto sanzionatorio; la CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l’appello ritenendo applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 12 d.lgs. n. 472/1997 e 13 d.lgs. n. 471/1997: secondo la ricorrente, l’art. 12 non era applicabile perché le violazioni erano sostanziali, non formali; inoltre, il tardivo/omesso versamento di ciascuna rata integra autonome violazioni non suscettibili né di cumulo giuridico né di continuazione, trattandosi di sanzione autonoma e proporzionale per ogni mancato pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che l’omesso o tardivo versamento di imposte o acconti, sanzionato dall’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, integra una violazione sostanziale perché incide sul versamento del tributo e sull’incasso erariale, non una violazione formale. Di conseguenza, non può applicarsi il cumulo giuridico dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, riservato alle violazioni formali della medesima disposizione nella seconda ipotesi contemplata dalla norma. Ha inoltre escluso anche la continuazione di cui all’art. 12, comma 2, perché le violazioni consistenti nel tardivo od omesso pagamento riguardano imposta già liquidata e sono sanzionate autonomamente per ciascun mancato versamento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente contro l’atto di irrogazione delle sanzioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte intimata.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
"Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato"
La disposizione sanziona il tardivo o omesso versamento come violazione sostanziale, autonoma e proporzionale per ciascun mancato pagamento, incidendo sul versamento del tributo e sull’incasso erariale.
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
"È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione."
Il cumulo giuridico opera per le ipotesi espressamente previste dalla norma, ma non si estende alle plurime violazioni sostanziali della stessa disposizione; la continuazione non si applica ai tardivi/omessi versamenti di imposta già liquidata.
art. 13 d.lgs. 18/12/1997, n. 471
È richiamato come norma sanzionatoria per l’omesso versamento delle rate di acconto.
art. 12, comma 1, d.lgs. 18/12/1997, n. 472
La Corte ne circoscrive l’applicazione alle violazioni formali della medesima disposizione, escludendola per le violazioni sostanziali di omesso versamento.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
La continuazione tributaria non copre le violazioni consistenti nel tardivo o omesso pagamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
art. 3 d.lgs. 26/10/1995, n. 504
Richiamato dalla CTR per la mora connessa al tributo accise.
Massime di principio
- Il regime del cumulo giuridico tributario presuppone, nella seconda ipotesi dell’art. 12 d.lgs. n. 472/1997, la commissione di violazioni formali della medesima disposizione; se le violazioni sono sostanziali, resta applicabile il cumulo materiale.
- Il tardivo o omesso versamento di imposta o di rate di acconto integra una violazione sostanziale, perché incide direttamente sul pagamento del tributo e sul gettito erariale.
- Le violazioni consistenti nel mancato pagamento di imposta già liquidata non rientrano nell’istituto della continuazione tributaria di cui all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.
- Quando la questione di diritto è sola e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando il ricorso originario.
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