Sentenza n. 972/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5871/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5871/2024, relativa all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5871/2024 aveva condannato il Ministero a erogare a ciascuna la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico riconosciuto, oltre interessi. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 19 settembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 29 maggio 2025, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inadempiente. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in particolare la formazione del giudicato per mancata impugnazione della sentenza civile e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato, rimettendo alla parte interessata l'onere di attivarsi per l'insediamento del commissario. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero nella misura di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 3; comma 4, lett. e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per l'ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione, la liquidazione e la presentazione della parcella del commissario ad acta; il termine per la presentazione decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un titolo giudiziale definitivo non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato e, per l'ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico giudiziario obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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