Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1190/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato davanti al Tribunale di Cagliari il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. In cassazione, articolando tre motivi, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 25 del 2008, nel testo introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017; in subordine, ne ha prospettato l’illegittimità costituzionale e ha contestato l’eliminazione del grado di appello. Il testo non specifica ulteriormente il contenuto dei tre motivi né la data della decisione della Commissione territoriale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, relativo all’applicazione temporale della disciplina processuale sull’esclusione della sospensione feriale dei termini, ha dichiarato assorbito il secondo e respinto come manifestamente infondato il terzo, concernente l’eliminazione dell’appello e la costituzionalità del procedimento non reclamabile. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Cagliari e rinviato al Tribunale, in diversa composizione, affinché applichi il principio secondo cui la nuova disciplina non opera per i ricorsi contro decisioni delle Commissioni territoriali emesse prima del 17 agosto 2017 e decida nel merito il ricorso, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 14, D.Lgs. n. 25/2008

    L’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta dal D.L. n. 13 del 2017 nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle commissioni territoriali emesse anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data.

    L’esclusione della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 35-bis, comma 14, si applica soltanto ai ricorsi contro decisioni delle Commissioni territoriali emesse dal 17 agosto 2017; per quelle anteriori resta applicabile il regime precedente.

  • art. 35-bis, comma 13, D.Lgs. n. 25/2008

    è “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione”.

    La previsione che il procedimento giurisdizionale sulla protezione internazionale si concluda con decreto non reclamabile non viola i parametri costituzionali richiamati: il doppio grado non è costituzionalmente garantito e la decisione giudiziaria è preceduta da una fase amministrativa istruttoria.

Massime di principio

  • L’esclusione della sospensione feriale dei termini nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale, introdotta dall’art. 35-bis, comma 14, del D.Lgs. n. 25/2008, non si applica ai ricorsi contro decisioni delle Commissioni territoriali emesse prima del 17 agosto 2017, data di decorrenza della nuova disciplina processuale.
  • La previsione di un decreto non reclamabile nel procedimento giurisdizionale per il riconoscimento della protezione internazionale non viola, per il solo fatto di escludere un grado di appello, gli artt. 3, 24 e 111 Cost., poiché non sussiste una garanzia costituzionale del doppio grado e il procedimento è preceduto dalla fase amministrativa svolta davanti alle Commissioni territoriali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.