Cassazione Penale, Ordinanza n. 05815/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, quindi, la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per evasione ex art. 385 c.p. La difesa censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla personalità dell'imputato. La Cassazione rileva però che le deduzioni difensive non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili e aveva invece dato rilievo alla presenza di diversi precedenti penali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto della condanna impugnata: evasione.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute perché la Corte territoriale ha ritenuto assenti elementi positivamente valutabili e ha valorizzato, in senso ostativo, i precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito è logica e fondata su elementi concreti, come l'assenza di dati favorevoli e la presenza di precedenti penali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure difensive non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa valutazione del merito.
- In presenza di una motivazione congrua sul diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05787/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05797/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05799/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05802/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05803/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05804/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →