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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05815/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, quindi, la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per evasione ex art. 385 c.p. La difesa censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla personalità dell'imputato. La Cassazione rileva però che le deduzioni difensive non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili e aveva invece dato rilievo alla presenza di diversi precedenti penali a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto della condanna impugnata: evasione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute perché la Corte territoriale ha ritenuto assenti elementi positivamente valutabili e ha valorizzato, in senso ostativo, i precedenti penali dell'imputato.

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito è logica e fondata su elementi concreti, come l'assenza di dati favorevoli e la presenza di precedenti penali.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure difensive non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa valutazione del merito.
  • In presenza di una motivazione congrua sul diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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